Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1965
Corte cost., sent. 22 dicembre 1965, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1965
- Data di deposito
- 22 dicembre 1965
- Data di decisione
- 14 dicembre 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:86
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 1928 del 5 dicembre 1938
- legge n. 18 del 11 gennaio 1932
- regio decreto legge n. 1207 del 29 settembre 1931
- decreto-legge n. 476 del 6 giugno 1956
- legge n. 786 del 25 luglio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 2456
Il R.D.L. 29 settembre 1931 n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932 n. 18 e i relativi decreti ministeriali che soltanto parzialmente ne derivano, si inseriscono nel complesso sistema organizzatorio e normativo del settore dei cambi e delle valute rimasto per la maggior parte in vigore anche dopo la promulgazione della legge valutaria 25 luglio 1956 n. 786 (che ha convertito con modifiche il D.L. 6 giugno 1956 n. 476), che ne ha disposto l'abrogazione insieme con altre leggi. Le norme dei decreti ministeriali impugnati sono state recepite nella contemporanea o successiva legislazione anteriore alla citata legge valutaria del 1956 e si ritrovano quindi, con modifiche o senza modifiche, in atti della cui forza di legge non e' possibile dubitare (cfr. i DD.LL. 12 maggio 1938 n. 794 e 5 dicembre 1938 n. 1928 convertiti rispettivamente nelle leggi 9 gennaio 1939 n. 380 e 2 giugno 1939 n. 739 le quali non soltanto regolano ex novo la materia dell'accertamento e della repressione delle trasgressioni valutarie, ma recepirono anche le norme di comportamento contenute nei decreti legge e nei decreti ministeriali enumerati nell'art. 1 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928, tra i quali il D.L. 29 settembre 1931 n. 1207 e i decreti ministeriali che ne discendono).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni sollevate con ordinanze 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Roma e 26 febbraio 1965 dalla Corte d'appello di Roma, sulla legittimità costituzionale del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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