Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1965
Corte cost., sent. 6 dicembre 1965, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1965
- Data di deposito
- 6 dicembre 1965
- Data di decisione
- 1° dicembre 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 798 del 5 luglio 1965
- art. 3, legge n. 798 del 5 luglio 1965
Parametri
- art. 134, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 137, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2444
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale", e 3 della stessa legge, nelle parole "alla Corte costituzionale", riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, poiche' esigendo certi contributi dai difensori e dalle parti nei giudizi che si svolgono avanti alla Corte costituzionale, hanno derogato all'assoluta gratuita' che caratterizza quei giudizi. Avendo analogo oggetto anche gli artt. 3 nelle parole "alla Corte costituzionale", e 4, nelle parole "della Corte costituzionale", della legge abrogata il 25 febbraio 1963, n. 289, si devono dichiarare costituzionalmente illegittimi a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il principio della gratuita' dei procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale (desumibile dagli artt. 134 e 137 Cost. e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1928, n. 265) e' connaturato al sistema della giustizia costituzionale, nella quale si prescinde dall'interesse personale che muove le parti, comunque esse si vogliono qualificare, per tutelare quello obiettivo e generale avente per scopo la eliminazione dall'ordinamento degli atti contrari a norme e principi costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 3 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale";
dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole "alla Corte costituzionale" e 4 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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