Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1965

Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1965
Data di deposito
19 febbraio 1965
Data di decisione
4 febbraio 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2288

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) in riferimento agli artt. 25, 2x comma, e 3 della Costituzione. L'art. 323 cod. pen. corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato e, contemporaneamente, da' sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilita' di arbitrarie applicazioni della legge penale. Infatti il reato consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio che si concreti in un atto o in un comportamento illegittimo posto in essere con dolo. Non e' rilevante che per determinare in concreto la esistenza del reato sia necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute in leggi penali.

Massima n. 2289

Il principio di uguaglianza consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse. Il giudizio sulla parita' o diversita' delle situazioni spetta insindacabilmente al legislatore, nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali. Non contrasta con il criterio della ragionevolezza o con i principi costituzionali l'avere collegato la responsabilita' penale prevista dall'art. 323 cod. pen. con la qualita' di pubblico ufficiale, senza estenderla alla diversa situazione giuridica dell'incaricato di pubblico servizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 aprile 1964, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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