Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1965
Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1965
- Data di deposito
- 19 febbraio 1965
- Data di decisione
- 4 febbraio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:7
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2288
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) in riferimento agli artt. 25, 2x comma, e 3 della Costituzione. L'art. 323 cod. pen. corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato e, contemporaneamente, da' sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilita' di arbitrarie applicazioni della legge penale. Infatti il reato consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio che si concreti in un atto o in un comportamento illegittimo posto in essere con dolo. Non e' rilevante che per determinare in concreto la esistenza del reato sia necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute in leggi penali.
Massima n. 2289
Il principio di uguaglianza consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse. Il giudizio sulla parita' o diversita' delle situazioni spetta insindacabilmente al legislatore, nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali. Non contrasta con il criterio della ragionevolezza o con i principi costituzionali l'avere collegato la responsabilita' penale prevista dall'art. 323 cod. pen. con la qualita' di pubblico ufficiale, senza estenderla alla diversa situazione giuridica dell'incaricato di pubblico servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 aprile 1964, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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