Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 1, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 31, comma 2, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 2432

Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del D.R. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria nelle successioni) sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e commerciali, delle quali, ai fini della valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, danaro e mobilia, si deve tener conto del valore netto, onde il principio della deduzione delle passivita' nell'un caso e' valido e nell'altro no, sicche' per le aziende agricole si assume un imponibile fittizio e per le aziende industriali, invece, un imponibile reale. La diversita' di trattamento non e' fondata su sistuazioni obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, che le attivita' delle aziende agricole si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicita'; che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie; che la funzione dell'agricoltura si esaurisca nell'attivita' produttiva, etc. etc., appaiono tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una discriminazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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