Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1965
Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1965
- Data di deposito
- 12 luglio 1965
- Data di decisione
- 23 giugno 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 31, comma 2, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 2432
Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del D.R. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria nelle successioni) sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e commerciali, delle quali, ai fini della valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, danaro e mobilia, si deve tener conto del valore netto, onde il principio della deduzione delle passivita' nell'un caso e' valido e nell'altro no, sicche' per le aziende agricole si assume un imponibile fittizio e per le aziende industriali, invece, un imponibile reale. La diversita' di trattamento non e' fondata su sistuazioni obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, che le attivita' delle aziende agricole si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicita'; che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie; che la funzione dell'agricoltura si esaurisca nell'attivita' produttiva, etc. etc., appaiono tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una discriminazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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