Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1965

Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1965
Data di deposito
6 luglio 1965
Data di decisione
22 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 2411

Ai sensi dell'art. 50, comma secondo, della legge di registro, approvata con R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, gli immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti non vanno assoggettati a giudizio di stima per l'accertamento del loro valore venale in comune commercio, dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della norma, sulla base del prezzo di aggiudicazione definitiva. La "ratio" giustificatrice di tale norma va ricercata nel fatto che mediante il sistema della vendita ai pubblici incanti, retta da regole minuziose e rigorose, si tende, da un canto, a far conseguire al bene, attraverso il gioco della normale concorrenza, un prezzo di aggiudicazione il piu' possibile corrispondente, in quel dato luogo e in quel momento, al valore venale del bene su libero mercato, e si ottiene, d'altro canto, una assoluta garanzia sulla autenticita' del prezzo pagato.

Massima n. 2412

La disposizione contenuta nell'art. 50, comma secondo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che preclude all'Amministrazione delle finanze di sottoporre a giudizio di stima i beni immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti, non comporta disparita' di trattamento ne' ingiusta sperequazione, relativamente all'obbligo tributario, tra il contribuente che acquista un bene ad un'asta pubblica e il contribuente che acquista un identico bene su libero mercato, e non viola pertanto i principi di uguaglianza sanciti in via generale e nel campo tributario rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della legge del registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, proposta con le due ordinanze citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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