Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1965
Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1965
- Data di deposito
- 6 luglio 1965
- Data di decisione
- 22 giugno 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 2411
Ai sensi dell'art. 50, comma secondo, della legge di registro, approvata con R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, gli immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti non vanno assoggettati a giudizio di stima per l'accertamento del loro valore venale in comune commercio, dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della norma, sulla base del prezzo di aggiudicazione definitiva. La "ratio" giustificatrice di tale norma va ricercata nel fatto che mediante il sistema della vendita ai pubblici incanti, retta da regole minuziose e rigorose, si tende, da un canto, a far conseguire al bene, attraverso il gioco della normale concorrenza, un prezzo di aggiudicazione il piu' possibile corrispondente, in quel dato luogo e in quel momento, al valore venale del bene su libero mercato, e si ottiene, d'altro canto, una assoluta garanzia sulla autenticita' del prezzo pagato.
Massima n. 2412
La disposizione contenuta nell'art. 50, comma secondo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che preclude all'Amministrazione delle finanze di sottoporre a giudizio di stima i beni immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti, non comporta disparita' di trattamento ne' ingiusta sperequazione, relativamente all'obbligo tributario, tra il contribuente che acquista un bene ad un'asta pubblica e il contribuente che acquista un identico bene su libero mercato, e non viola pertanto i principi di uguaglianza sanciti in via generale e nel campo tributario rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della legge del registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, proposta con le due ordinanze citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze