Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1965
Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1965
- Data di deposito
- 6 luglio 1965
- Data di decisione
- 22 giugno 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, ss., decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938
Parametri
Massime
Massima n. 2394
- S. n. 53/1962 A.
Massima n. 2395
L'affidamento mediante concessione amministrativa ad una societa' privata del servizio della radiotelevisione non contrasta col disposto dell'art. 43 della Costituzione in quanto l'esigenza cui tale norma costituzionale fa riscontro, di garantire uno strumento idoneo a porre sotto il controllo dello Stato le attivita' economiche maggiormente suscettibili di assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse, e' rispettata ogni volta che, con apposite disposizioni, venga assicurato il conseguimento di tale risultato, e cio' appunto avviene nel caso della concessione amministrativa del servizio di radiotelevisione alla RAI. Invero attraverso la minuta disciplina per lo svolgimento del servizio stesso, e' garantito il puntuale conseguimento dei fini di utilita' generale che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere mediante la gestione diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico, mentre d'altra parte, liberando lo Stato dall'onere della gestione e permettendo una maggiore snellezza del servizio, si soddisfa una utilita' economico-sociale che coincide con quella che informa l'art. 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e seguenti D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'articolo 43 della Costituzione.
Massima n. 2396
- S. n. 41/1957 B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali,
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1 luglio 1963 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni dell'art. 1 e seguenti del D. L.25 marzo 1923, n. 796, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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