Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1965

Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1965
Data di deposito
6 luglio 1965
Data di decisione
22 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, ss., decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938

Parametri

Massime

Massima n. 2394

- S. n. 53/1962 A.

Massima n. 2395

L'affidamento mediante concessione amministrativa ad una societa' privata del servizio della radiotelevisione non contrasta col disposto dell'art. 43 della Costituzione in quanto l'esigenza cui tale norma costituzionale fa riscontro, di garantire uno strumento idoneo a porre sotto il controllo dello Stato le attivita' economiche maggiormente suscettibili di assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse, e' rispettata ogni volta che, con apposite disposizioni, venga assicurato il conseguimento di tale risultato, e cio' appunto avviene nel caso della concessione amministrativa del servizio di radiotelevisione alla RAI. Invero attraverso la minuta disciplina per lo svolgimento del servizio stesso, e' garantito il puntuale conseguimento dei fini di utilita' generale che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere mediante la gestione diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico, mentre d'altra parte, liberando lo Stato dall'onere della gestione e permettendo una maggiore snellezza del servizio, si soddisfa una utilita' economico-sociale che coincide con quella che informa l'art. 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e seguenti D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'articolo 43 della Costituzione.

Massima n. 2396

- S. n. 41/1957 B.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali,

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1 luglio 1963 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni dell'art. 1 e seguenti del D. L.25 marzo 1923, n. 796, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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