Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1965

Corte cost., sent. 31 marzo 1965, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1965
Data di deposito
31 marzo 1965
Data di decisione
18 marzo 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:18

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 14 maggio 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1150 del 25 luglio 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1492 del 6 settembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 2319

L'accertamento della qualita' dei terreni, intorno ai quali si controverte, attiene al giudizio di rilevanza, anzi fa tutt'uno con questo, ed e' percio' del giudice a quo, al quale la Corte non puo' sostituirsi. S. nn. 77/1957; 57/1959; 44/1960; 78/1961.

Massima n. 2320

Il legislatore delegato esorbita dai limiti della delega qualora, in violazione della norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, abbia sottoposto ad espropriazione beni demaniali e non gia', come dispone testualmente l'articolo citato, la "proprieta' terriera privata". Ne' il diritto di proprieta' del Comune sul demanio universale puo' essere riportato tra i "diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico" di cui all'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 da far valere, in caso di espropriazione per riforma fondiaria, sull'indennita' di espropriazione. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi i DD.PP.RR. 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517 e 6 settembre 1952, n. 1422, in relazione dell'art. 76 e 77 Cost., in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di proprieta' demaniale. S. n. 78/1961.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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