Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1965

Corte cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1965
Data di deposito
27 dicembre 1965
Data di decisione
16 dicembre 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:100

Norme oggetto del giudizio

  • contratto o accordo collettivo di lavoro del 30 settembre 1959
  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 867 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 2474

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, l'art. unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, per la provincia di Roma, concernente l'istituzione di una cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. E cio' in quanto - come gia' statuito dalla Corte - gli artt. 1 e 4 della legge 741 del 1959, nel prescrivere al Governo di uniformarsi - nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito - a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse edili. Per il caso di specie, identico a quello gia' deciso, va emessa pronuncia di illegittimita' costituzionale e la necessita' di tale ulteriore pronuncia deriva solo dal fatto che la norma in esame e' contenuta in altro contratto collettivo. - S. n. 129/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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