Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1965
Corte cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1965
- Data di deposito
- 27 dicembre 1965
- Data di decisione
- 16 dicembre 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:100
Norme oggetto del giudizio
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 30 settembre 1959
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 867 del 9 maggio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 2474
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, l'art. unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, per la provincia di Roma, concernente l'istituzione di una cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. E cio' in quanto - come gia' statuito dalla Corte - gli artt. 1 e 4 della legge 741 del 1959, nel prescrivere al Governo di uniformarsi - nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito - a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse edili. Per il caso di specie, identico a quello gia' deciso, va emessa pronuncia di illegittimita' costituzionale e la necessita' di tale ulteriore pronuncia deriva solo dal fatto che la norma in esame e' contenuta in altro contratto collettivo. - S. n. 129/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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