Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/1965

Corte cost., ord. 12 novembre 1965, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
73/1965
Data di deposito
12 novembre 1965
Data di decisione
11 novembre 1965
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, regio decreto legge n. 186 del 5 marzo 1942
  • legge n. 289 del 25 febbraio 1963
  • legge n. 798 del 5 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 2441

Il principio costituzionale della gratuita' assoluta degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale si desume dagli artt. 134 e 137, della Costituzione, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, ed e' recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265. (Nella specie, la Corte solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale nei confronti delle leggi 5 luglio 1965, n. 798, e 25 febbraio 1963, n. 289 per violazione del principio).

Massima n. 2442

Le ragioni che giustificano il principio secondo il quale si puo' sollevare, anche di ufficio, in un giudizio per conflitto di attribuzione la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto, valgono pure rispetto ad ogni altro procedimento davanti alla Corte, potendosi presentare anche in tali altri giudizi la necessita' di risolvere una questione di legittimita' costituzionale pregiudiziale alla definizione della questione principale in questa sede, come strumentale alla decisione. - O. nn. 22/1960; 57/1961.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense, nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Corte costituzionale e le sentenze della stessa Corte, in riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;

ordina il rinvio del presente giudizio da trattarsi congiuntamente con la questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza sia notificata alla parte costituitasi nel giudizio in questa sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; e sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

assegna alla parte il termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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