Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1964
Corte cost., sent. 12 novembre 1964, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1964
- Data di deposito
- 12 novembre 1964
- Data di decisione
- 23 ottobre 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:79
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 9 maggio 1961
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, in relaz., Costituzione
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
Massime
Massima n. 2217
L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della parte del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'articolo 62 del contratto collettivo nazionale disciplinante l'istituzione e il funzionamento della casse edili, non ha fatto di per se' cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse; per cui trattandosi di norme diverse si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale per ogni contratto collettivo provinciale. E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 865 per la parte in cui dichiara obbligatoria erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 relativa alla costituzione di una Cassa edile per la provincia di Napoli, nonche' la clausola 5 del medesimo accordo nella parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, nonché la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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