Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1964
Corte cost., sent. 12 novembre 1964, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1964
- Data di deposito
- 12 novembre 1964
- Data di decisione
- 23 ottobre 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:78
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1642 del 11 dicembre 1961
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, in relaz., Costituzione
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
Massime
Massima n. 2216
L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale della parte del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'articolo 62 del contratto collettivo nazionale disciplinante l'istituzione ed il funzionamento delle casse edili non ha fatto di per se' cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile le Casse; per cui, trattandosi di norme diverse, si rende necessaria una apposita pronunzia di illegittimita' costituzionale per ogni contratto collettivo provinciale. E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, che disciplinano l'istituzione della Cassa edile ed i versamenti alla medesima dei contributi, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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