Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1964
Corte cost., sent. 7 luglio 1964, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1964
- Data di deposito
- 7 luglio 1964
- Data di decisione
- 23 giugno 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:73
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 372 del 2 aprile 1952
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 4, legge n. 841 del 20 ottobre 1950
Massime
Massima n. 2200
Cfr. sent. n. 60/1960.
Massima n. 2201
Ai fini della determinazione della quota di scorporo, a norma dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1950, n. 841, concernente la riforma fondiaria, il calcolo del reddito dominicale della proprieta' esproprianda deve essere effettuato in base ai dati risultanti dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949. Nelle zone nelle quali alla data del 15 novembre 1949 erano in vigore i vecchi catasti, alla rettificazione dei dati predetti deve procedersi, su ricorso degli interessati, da parte della Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950 e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333. In difetto di rettificazione delle risultanze del vecchio catasto non e' consentito, ai fini della determinazione della quota di scorporo, il riferimento al nuovo catasto nelle zone in cui non ancora sia stato attivato alla data predetta del 15 novembre 1949 ed e' pertanto illegittimo il D.P.R. 2 aprile 1952, n. 372, in quanto per la formulazione del piano espropriazione ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore. - S. nn. 70/1958; 171960, 56/1960 e 75/1960; 77/1961; 9/1963 e 104/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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