Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1964

Corte cost., sent. 30 giugno 1964, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1964
Data di deposito
30 giugno 1964
Data di decisione
20 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 2, legge n. 264 del 29 aprile 1949
  • art. 61, comma 3, legge n. 264 del 29 aprile 1949
  • art. 61, legge n. 54 del 2 febbraio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 2184

L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (art. 61, modificato dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54) rientra nell'ambito delle finalita' di assistenza sociale, e non nel rapporto di lavoro, perche' il lavoratore mantiene, durante la sua attivita' nel cantiere-scuola, lo status di lavoratore disoccupato; l'indennita' che egli percepisce non e' a carico di una impresa, ma del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 62 stessa legge; la creazione dei cantieri-scuola e' prevista al fine sociale di alleviare la disoccupazione (art. 59) e di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle attivita' lavorative anche mediante l'istruzione professionale. Il rapporto tra il lavoratore e il cantiere scuola non e' percio' regolato dall'art. 36, ma dall'art. 38 Cost., anche se il legislatore deve tener conto, nella determinazione della misura dell'indennita' e dei premi, delle condizioni concrete della vita economica, intesi come elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto assistenziale; del bisogno di assicurare la bonta' della esecuzione delle opere pubbliche eseguite dai cantieri; della esigenza che i cantieri non influenzino il mercato del lavoro oltre i limiti propri alla loro funzione. Di conseguenza non e' fondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 61, commi secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, modificato dall'articolo unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, proposta con ordinanza del Pretore di Cerignola del 25 gennaio 1963, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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