Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1964

Corte cost., sent. 23 giugno 1964, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1964
Data di deposito
23 giugno 1964
Data di decisione
9 giugno 1964
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:59

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 2169

Sollevata questione di legittimita' costituzionale, se nessuna delle parti si costituisce davanti alla Corte costituzionale, il giudizio si svolge in Camera di Consiglio.

Massima n. 2170

L'annullamento effettuato con la sentenza n 129 del 1963 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili, anche se non iscritti ai sindacati stipulanti, l'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle casse edili per la gestione dei contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festivita', nonche' per prestazioni previdenziali ed assistenziali, non ha fatto cadere, di per se', anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo art. 62 che si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le casse, dato che ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potesta' normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia ed assume di fatto aspetti differenti da provincia e provincia; per cui, per ognuno di tali contratti provinciali, si rende, quindi, necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 792, per la parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 (costituzione di una cassa edile in riferimento all'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959) e 9 (versamento di contributi per il finanziamento dell'ente scuola di addestramento professionale) dell'accordo di lavoro 2 novembre 1959 per la provincia di Perugia, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione. - S. n. 129/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 dell'accordo di lavoro del 2 novembre 1959 per la Provincia di Perugia, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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