Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1964

Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1964
Data di deposito
16 giugno 1964
Data di decisione
4 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, ultimo co., regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923
  • art. 4, legge n. 3241 del 24 dicembre 1928
  • art. 15, regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 2136

Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale, e' buona regola - mai perduta di vista della Corte costituzionale - quella di far prevalere, rispetto ad una norma di dubbio significato, quella interpretazione secondo cui la norma sia intesa in un senso conforme alla Costituzione.

Massima n. 2137

La incostituzionalita' di una norma non puo' essere basata esclusivamente sul fatto che, in sede di applicazione della norma, questa possa dar luogo ad abusi.

Massima n. 2138

I provvedimenti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 ottobre 1923, n. 2316, sono atti emessi dal Procuratore generale militare non ai fini dell'accusa, ma ai fini del retto e sollecito funzionamento della giustizia e pertanto essi non possono essere adottati se non per fini obiettivi, giustificati dalle esigenze di servizio e men che meno per attentare all'indipendenza del giudice. E se, per avventura, fossero ispirati a finalita' diverse, sarebbero illegittimi e, come tali, determinerebbero le reazioni previste dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono poi adottati dal Procuratore generale militare non nella sua qualita' di capo del pubblico ministero militare, bensi' nella sua veste di capo dell'ufficio preposto organicamente a tutta la magistratura militare e di conseguenza a nulla rileva che il magistrato, cosi' investito delle funzioni, sia in rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Procuratore generale militare.

Massima n. 2139

Il fatto che il magistrato militare investito delle funzioni in via temporanea in virtu' del provvedimento adottato dal Procuratore generale militare ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 ottobre 1923, n. 2316, sia in rapporto di dipendenza gerarchica da questi a norma del successivo art. 16 stesso decreto, non ha rilevanza. Infatti, anche nell'esercizio delle funzioni temporaneamente a lui affidate, il magistrato militare e' soggetto soltanto alla legge: il principio sancito nell'art. 101 della Costituzione non puo' non valere per chiunque eserciti funzioni giurisdizionali, anche se non veste la toga del magistrato ordinario. E, pertanto, quale che sia il rapporto tra il magistrato militare cui sono affidate le funzioni e il Procuratore generale e il Procuratore militare, l'esercizio di quelle funzioni non puo' non essere indipendente e libero da qualsiasi influenza e da ogni soggezione di carattere gerarchico e disciplinare. Non soltanto qualunque ordine o mandato, ma anche qualsiasi direttiva, istruzione, suggerimento da parte del Procuratore generale o del Procuratore militare costituirebbero una illegittima intromissione in una sfera di responsabilita' che non ammette altri vincoli all'infuori di quello della legge. In conclusione, la norma in esame e' in armonia, oltre che con il sistema dell'ordinamento giudiziario militare, anche con i principi costituzionali relativi alla indipendenza ed alla imparzialita' dei giudici, anche se speciali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma del regio decreto del 1923 con riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma, del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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