Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1964

Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1964
Data di deposito
16 giugno 1964
Data di decisione
4 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 207, lett.b), decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2132

L'art. 207 lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), il quale nella esecuzione forzata per debito d'imposta nega ad alcuni soggetti l'azione di separazione relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore, non e' in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., il quale garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi, considerati nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale, in particolare dalla tutela assicurata dalla legge ad altri diritti ed altri interessi, giudicati degni di protezione giuridica secondo criteri di reciproco coordinamento. Infatti il legislatore ordinario non ha escluso la difesa processuale di una situazione giuridica da esso stesso riconosciuta, ma ha disposto, con norma che appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, una garanzia di adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla situazione della cosa mobile nella abitazione del debitore.

Massima n. 2133

L'art. 207 lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) il quale, nell'esecuzione forzata per debito d'imposta, nega ad alcuni soggetti l'azione di separazione relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore, allo scopo di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni, s'inquadra, pur con le particolarita' delle sue disposizioni, nel sistema delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni, regolato da norme di diritto sostanziale, che stabilisce quali beni costituiscono la garanzia dei diritti del creditore.

Massima n. 2134

L'art. 24, primo comma, Cost., garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi, considerati nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale; in particolare dalla tutela assicurata dalla legge ad altri diritti e ad altri interessi, giudicati degni di protezione giuridica secondo criteri di reciproco coordinamento.

Massima n. 2135

L'art. 207 lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), il quale nella esecuzione forzata per debito d'imposta nega ad alcuni soggetti l'azione di separazione relativamente alle cose mobili che si trovino nella casa del debitore, non e' in contrasto con il secondo comma dell'art. 42 Cost., il quale, nel riconoscere e garantire la proprieta' privata, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione dei modi di acquisto e di godimento di essa e dei suoi limiti. Infatti la legge ordinaria puo' disporre che non sia opponibile ai terzi, o ad alcuni di essi, il titolo di acquisto della cosa mobile, destinata a garantire l'adempimento di una obbligazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal Pretore di Avola con ordinanza del 15 febbraio 1963, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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