Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1964
Corte cost., sent. 23 maggio 1964, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1964
- Data di deposito
- 23 maggio 1964
- Data di decisione
- 13 maggio 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:41
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1410 del 18 dicembre 1951
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, in relaz., Costituzione
- art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
Massime
Massima n. 2128
La "legge Sila" impone al Governo di prendere in considerazione le situazioni soggettive ed oggettive esistenti al 15 novembre 1949: pertanto non e' viziato da illegittimita' costituzionale per eccesso di delega un decreto di scorporo il quale, in conformita' al piano, risulti intestato a colui che alla data suddetta era proprietario dei beni da espropriare ed ha riguardo alla consistenza del di lui patrimonio terriero, invece che a quella di coloro che, essendo poi l'intestatario deceduto, gli siano succeduti quali eredi. V. 41/1959 C.
Massima n. 2129
La possibilita' di "trasformazione", che l'art. 2 della "legge Sila" pone come condizione per lo scorporo di terreni privati, va intesa in un senso comprensivo della realizzabilita' di aziende contadine: non induce, quindi, a vizio di illegittimita' costituzionale di un decreto di esproprio, sotto il profilo di eccesso di delega, la circostanza - peraltro da accertare attraverso un inammissibile sindacato di merito - che i terreni assoggettati allo scorporo erano insuscettibili di ulteriori miglioramenti agrari. V. 41/59 D.
Massima n. 2130
Dal sistema delle leggi di riforma fondiaria in generale e dagli artt. 2, 4 e 5 della "legge Sila", in particolare , si evince che una puntuale corrispondenza, sia riguardo ai beni, sia riguardo ai soggetti, deve esistere tra piano posto in pubblicazione e piano approvato, perche' essa costituisce garanzia essenziale ed inderogabile della legalita' dei decreti legislativi di scorporo, in vista della tutela e della certezza delle singole posizioni soggettive. E poiche', alla stregua di tale principio, l'inosservanza del prescritto procedimento, si risolva o meno in un vizio di sostanza, inficia sempre di illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, il provvedimento di scorporo in base a questa emanato, e' illegittimo il decreto che dichiari l'espropriazione in danno di uno solo dei due comproprietari nei confronti dei quali congiuntamente il piano era stato redatto e pubblicato. Vedi, sulla prima parte della massima, per riferimenti: 8/1959, 10/1959, 34/1959, 57/1959 B; 33/1961, 77/1961 B; 39/1962; 126/1963; 38/1964.
Massima n. 2131
Non puo' considerarsi viziato da illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, un decreto di esproprio che, in attuazione della "legge Sila", non sia stato intestato a tutti i comproprietari di un corpo fondiario comune, poiche' la espropriazione in testa a uno solo dei comproprietari e per la relativa quota e' prevista dall'art. 2 della "legge Sila" ed e' stata ribadita dall'art. 8 della legge 18 maggio 1951 n. 333, la cui disposizione e' applicabile anche alla "legge Sila", sebbene sia contenuta in un testo che, in base al titolo ed al contenuto complessivo, appare destinato a dettare norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. "legge stralcio"). V. 82/1957 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprietà comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprietà di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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