Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1964

Corte cost., sent. 23 maggio 1964, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/1964
Data di deposito
23 maggio 1964
Data di decisione
13 maggio 1964
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:38

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3829 del 27 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 2120

E' infondata la tesi secondo cui ogni giudizio sulla sussistenza dell'obbligo di ripubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria e sulla sua osservanza sarebbe sottratto al sindacato di costituzionalita'. A parte ogni rilievo sulla sindacabilita' degli atti o attivita' che concorrono alla formazione della legge, quando questa assuma carattere di legge provvedimento, la rilevanza dei piani di esproprio verso l'esterno risulta in modo testuale dall'obbligo di pubblicazione imposto dall'art. 4 della legge n. 230 del 1950. Conseguentemente deve escludersi la discrezionalita' del legislatore delegato di discostarsi dalle risultanze dei medesimi e rientra nel sindacato di costituzionalita' l'accertamento dell'osservanza delle modalita' relative alla loro formazione.

Massima n. 2121

Deve procedersi a nuova pubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria, anche nella ipotesi, prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, di rettifica di errori incorsi, pur non prescrivendolo espressamente la legge, perche' l'esigenza della ripubblicazione discende dalla funzione assegnata ai piani di consentire, sin dalla fase formativa dei decreti, una difesa di fronte a lesioni lamentate dagli interessati. La corrispondenza fra il contenuto del piano particolareggiato e quello del decreto di espropriazione e' quindi richiesta, almeno per la parte che assume rilievo sostanziale; per cui si rende necessaria una nuova pubblicazione allorche' vengano assunti elementi di giudizio prima trascurati o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed applicate norme diverse da quelle prima tenute presenti, cosi' da pervenire ad una nuova e diversa determinazione delle quote da espropriare. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, data la mancata pubblicazione del piano particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi (essendosi, invece, la pubblicazione effettuata con intestazione alla societa' in nome collettivo formata dagli stessi espropriandi).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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