Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1964
Corte cost., sent. 23 maggio 1964, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1964
- Data di deposito
- 23 maggio 1964
- Data di decisione
- 13 maggio 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:38
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3829 del 27 dicembre 1952
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, in relaz., Costituzione
- art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 2120
E' infondata la tesi secondo cui ogni giudizio sulla sussistenza dell'obbligo di ripubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria e sulla sua osservanza sarebbe sottratto al sindacato di costituzionalita'. A parte ogni rilievo sulla sindacabilita' degli atti o attivita' che concorrono alla formazione della legge, quando questa assuma carattere di legge provvedimento, la rilevanza dei piani di esproprio verso l'esterno risulta in modo testuale dall'obbligo di pubblicazione imposto dall'art. 4 della legge n. 230 del 1950. Conseguentemente deve escludersi la discrezionalita' del legislatore delegato di discostarsi dalle risultanze dei medesimi e rientra nel sindacato di costituzionalita' l'accertamento dell'osservanza delle modalita' relative alla loro formazione.
Massima n. 2121
Deve procedersi a nuova pubblicazione dei piani particolareggiati di esproprio per la riforma fondiaria, anche nella ipotesi, prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, di rettifica di errori incorsi, pur non prescrivendolo espressamente la legge, perche' l'esigenza della ripubblicazione discende dalla funzione assegnata ai piani di consentire, sin dalla fase formativa dei decreti, una difesa di fronte a lesioni lamentate dagli interessati. La corrispondenza fra il contenuto del piano particolareggiato e quello del decreto di espropriazione e' quindi richiesta, almeno per la parte che assume rilievo sostanziale; per cui si rende necessaria una nuova pubblicazione allorche' vengano assunti elementi di giudizio prima trascurati o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed applicate norme diverse da quelle prima tenute presenti, cosi' da pervenire ad una nuova e diversa determinazione delle quote da espropriare. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1953, in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, data la mancata pubblicazione del piano particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi (essendosi, invece, la pubblicazione effettuata con intestazione alla societa' in nome collettivo formata dagli stessi espropriandi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953), in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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