Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1964
Corte cost., sent. 19 maggio 1964, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1964
- Data di deposito
- 19 maggio 1964
- Data di decisione
- 12 maggio 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 33, comma 3, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 2116
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, riguardo ad un intero articolo di legge, va circoscritta ad un solo comma dell'articolo, se dalla motivazione della ordinanza si puo' ricavare con certezza che essa attiene soltanto a tale disposizione.
Massima n. 2117
In tema di imposizione di servitu' di elettrodotto le operazioni demandate alla competenza del Genio civile si inseriscono nel procedimento amministrativo di esproprio e vengono compiute quando non e' ancora sorto alcun rapporto processuale fra espropriante ed espropriato e prima quindi che possa essere investita l'autorita' giudiziaria. Nessun rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per gli impianti elettrici, in forza dell'art. 33, terzo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se i lavori debbono essere eseguiti da una amministrazione statale, all'ufficio tecnico di questa. L'art. 34 della legge sulle espropriazioni, stabilendo, secondo la costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, che la stima dei beni da espropriare compiuta in via amministrativa spiega nel successivo eventuale giudizio di opposizione gli effetti di una perizia giudiziaria, non importa per l'espropriato preclusione del diritto di difesa ed esclusione del sindacato giurisdizionale. Nel giudizio di impugnazione della perizia, non essendo infatti posti limiti, ne' espressamente ne' implicitamente, ai normali poteri di istruttoria e di decisione dell'autorita' giudiziaria, e conservando il giudice gli stessi poteri che gli competono nei confronti di qualsiasi perizia, compreso quello di ordinare, con apprezzamento incensurabile in cassazione, il rinnovo delle operazioni e di affidarlo al consulente che ritenga piu' idoneo, le parti, nel far valere le loro ragioni, non incontrano altri ostacoli oltre a quelli derivanti dalle comuni regole del processo civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, contenente la "disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità", e dello art. 33, comma terzo, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente il "testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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