Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1964
Corte cost., sent. 2 aprile 1964, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1964
- Data di deposito
- 2 aprile 1964
- Data di decisione
- 18 marzo 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:31
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1642 del 11 dicembre 1961
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, in relaz., Costituzione
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
Massime
Massima n. 2110
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961 n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola n. 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959 n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonche' dei contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno infatti inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione alle Casse Edili. L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale della parte del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 del contratto nazionale collettivo di lavoro per i lavoratori edili non ha fatto, di per se', cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse edili, dato che ogni contratto collettivo provinciale, presenta una sua propria autonomia ed assume di fatto aspetti differenti. Trattandosi quindi di norme diverse - sia pure a contenuto in tutto o in parte identico - si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale. - S. n. 129/1963.
Massima n. 2109
Il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se nessuna delle parti del processo principale si costituisce davanti alla Corte costituzionale, si svolge in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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