Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1964
Corte cost., sent. 14 marzo 1964, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1964
- Data di deposito
- 14 marzo 1964
- Data di decisione
- 26 febbraio 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 105 del 22 marzo 1908
- art. 7, legge n. 105 del 22 marzo 1908
- legge n. 63 del 11 febbraio 1952
- legge n. 1498 del 16 ottobre 1962
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 28, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2075
Il divieto del lavoro notturno dei fornai, sancito negli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, si riferisce tanto al lavoro dei fornai dipendenti che degli stessi imprenditori. Le ragioni che spinsero il legislatore del 1908 a sancire tale divieto - e che con valutazione non censurabile e' stato ribadito dal legislatore del 1952 e del 1962 - vanno ricercate nell'intento di assicurare una tutela sanitaria alle persone addette alla panificazione, padroni od operai che fossero, e di apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di generale consumo, qual'e' il pane. Tali finalita' di tutela sanitaria ben possono costituire una delle ragioni di utilita' sociale, che a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata (v. sent. 29/57). Ed il divieto del lavoro notturno non puo' non valere nei confronti di chiunque presti la sua opera, quale che sia la sua qualifica e la sua posizione nell'impresa. Di fronte all'articolo 32 della Costituzione - e, si puo' aggiungere, di fronte anche all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti hanno diritto ad una eguale tutela, quando, come nella specie, il pericolo per la salute sia eguale per chiunque si trovi nella medesima situazione. - S. n. 29/1957.
Massima n. 2076
L'esame della questione di legittimita' costituzionale dev'essere compiuto in raffronto con le sole norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione, e non anche con quelle invocate dalle parti senza alcun addentellato con l'ordinanza.
Massima n. 2077
Che la tutela della sanita' possa fornire una delle ragioni di utilita' sociale che, a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata, e' cosa che la Corte ha gia' affermato con una sua prima sentenza del 22 gennaio 1957, n. 29. Questa affermazione non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, basata com'e' sopra il principio, consacrato nell'art. 32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei riguardi della tutela della pubblica salute. - S. n. 29/1957.
Massima n. 2078
Il legislatore puo' a distanza di tempo verificare la permanenza delle ragioni che originariamente hanno sorretto l'emanazione di una legge e tale valutazione e' insindacabile dalla Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo modificato con le leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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