Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1964

Corte cost., sent. 14 marzo 1964, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1964
Data di deposito
14 marzo 1964
Data di decisione
26 febbraio 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 105 del 22 marzo 1908
  • art. 7, legge n. 105 del 22 marzo 1908
  • legge n. 63 del 11 febbraio 1952
  • legge n. 1498 del 16 ottobre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2075

Il divieto del lavoro notturno dei fornai, sancito negli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, si riferisce tanto al lavoro dei fornai dipendenti che degli stessi imprenditori. Le ragioni che spinsero il legislatore del 1908 a sancire tale divieto - e che con valutazione non censurabile e' stato ribadito dal legislatore del 1952 e del 1962 - vanno ricercate nell'intento di assicurare una tutela sanitaria alle persone addette alla panificazione, padroni od operai che fossero, e di apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di generale consumo, qual'e' il pane. Tali finalita' di tutela sanitaria ben possono costituire una delle ragioni di utilita' sociale, che a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata (v. sent. 29/57). Ed il divieto del lavoro notturno non puo' non valere nei confronti di chiunque presti la sua opera, quale che sia la sua qualifica e la sua posizione nell'impresa. Di fronte all'articolo 32 della Costituzione - e, si puo' aggiungere, di fronte anche all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti hanno diritto ad una eguale tutela, quando, come nella specie, il pericolo per la salute sia eguale per chiunque si trovi nella medesima situazione. - S. n. 29/1957.

Massima n. 2076

L'esame della questione di legittimita' costituzionale dev'essere compiuto in raffronto con le sole norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione, e non anche con quelle invocate dalle parti senza alcun addentellato con l'ordinanza.

Massima n. 2077

Che la tutela della sanita' possa fornire una delle ragioni di utilita' sociale che, a mente dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa economica privata, e' cosa che la Corte ha gia' affermato con una sua prima sentenza del 22 gennaio 1957, n. 29. Questa affermazione non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, basata com'e' sopra il principio, consacrato nell'art. 32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei riguardi della tutela della pubblica salute. - S. n. 29/1957.

Massima n. 2078

Il legislatore puo' a distanza di tempo verificare la permanenza delle ragioni che originariamente hanno sorretto l'emanazione di una legge e tale valutazione e' insindacabile dalla Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo modificato con le leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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