Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1964

Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1964
Data di deposito
1° febbraio 1964
Data di decisione
24 gennaio 1964
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955

Parametri

Massime

Massima n. 2029

Il quarto comma dell'art. 58 del T.U. delle leggi sugli assegni familiari approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione sia perche' deroga senza alcuna giustificazione al sistema delle notificazioni e comunicazioni a mezzo del servizio postale (il quale aderisce al criterio della "recezione"), sia perche' il criterio della "spedizione", adottato dalla norma denunciata, fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria o del ricorso gerarchico dall'avverarsi di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato e del cui verificarsi questi e' in grado di avere notizia solo se e quando ne riceva comunicazione.

Massima n. 2030

Il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne l'effettivita' e da non renderne l'esercizio estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie relative agli assegni familiari non puo' essere motivo di pregiudizio all'esplicazione di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura invece questa esplicazione il principio che fa esaurire nella recezione il procedimento di notificazione o di comunicazione a mezzo del servizio postale dell'atto contro cui la parte puo' avere interesse a reclamare. - S. n. 93/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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