Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1964
Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1964
- Data di deposito
- 1° febbraio 1964
- Data di decisione
- 24 gennaio 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 2029
Il quarto comma dell'art. 58 del T.U. delle leggi sugli assegni familiari approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione sia perche' deroga senza alcuna giustificazione al sistema delle notificazioni e comunicazioni a mezzo del servizio postale (il quale aderisce al criterio della "recezione"), sia perche' il criterio della "spedizione", adottato dalla norma denunciata, fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria o del ricorso gerarchico dall'avverarsi di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato e del cui verificarsi questi e' in grado di avere notizia solo se e quando ne riceva comunicazione.
Massima n. 2030
Il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne l'effettivita' e da non renderne l'esercizio estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie relative agli assegni familiari non puo' essere motivo di pregiudizio all'esplicazione di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura invece questa esplicazione il principio che fa esaurire nella recezione il procedimento di notificazione o di comunicazione a mezzo del servizio postale dell'atto contro cui la parte puo' avere interesse a reclamare. - S. n. 93/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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