Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1964
Corte cost., sent. 22 dicembre 1964, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1964
- Data di deposito
- 22 dicembre 1964
- Data di decisione
- 16 dicembre 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 43 del 28 febbraio 1949
Parametri
Massime
Massima n. 2275
La legge 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra legge e contenente un piano per la costruzione di case per lavoratori, rispettava pienamente la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione. La legge disponeva, infatti, che le somme necessarie ad attuare il piano si dovevano raccogliere sotto forma di contributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e su prestatori d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, commercio ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicava, inoltre, le persone e gli enti soggetti all'obbligo, la misura precisa del contributo, le principali modalita' e il tempo d'esazione e l'istituto preposto alla gestione dei fondi. La norma di cui all'art. 5 della legge cit., non violava l'art. 42 della Costituzione, poiche' la prestazione imposta dalla legge non era ne' arbitraria o irragionevole ne' una specie di espropriazione senza indennizzo. L'obbligo del contributo previsto dal citato art. 5 non trovava la sua causa e la sua giustificazione in un corrispettivo diretto e concreto di assicurare a chi versa tale contributo, ma aveva una propria giustificazione in quei benefici ai quali attingevano soprattutto certe categorie di soggetti (maggiori occasioni di lavoro per i prestatori d'opera; possibilita' di conseguire un alloggio per tutti i lavoratori che versavano il contributo, compresi i proprietari di casa se ne avessero perduta la proprieta' o si fossero trasferiti in altra sede).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (relativa alla c. d. gestione I.N.A.-Casa), proposta, in riferimento agli artt. 23 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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