Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1964
Corte cost., sent. 22 dicembre 1964, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1964
- Data di deposito
- 22 dicembre 1964
- Data di decisione
- 16 dicembre 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 128, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 131, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2266
L'obbligo per gli avvocati e procuratori di prestare nei giudizi penali la difesa di ufficio, posto dall'art. 128, secondo comma, c.p.p., implica la difesa gratuita dei non abbienti, come precisato dall'art. 4 R.D. 28 maggio 1931 n. 602, secondo il quale la difesa d'ufficio e' gratuita per gli imputati che si trovano nelle condizioni per le quali e' ammesso il gratuito patrocinio. Lo stato di poverta' dell'imputato non costituisce giusta causa per il rifiuto dell'incarico ai sensi dell'art. 131, secondo comma c.p.p. e percio', se il rifiuto si verifica, sono applicabili le sanzioni ivi previste. Il riferimento alla espressione "istituti" dell'art. 24, terzo comma Cost., non si richiama ad organismi superindividuali ma a complessi di norme regolatrici di determinati rapporti unitariamente considerati. Il gratuito patrocinio, anche nella disciplina attuale, e il complesso delle norme comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti sono compresi nella espressione "appositi istituti" del terzo comma, dell'articolo 24 Cost. Il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme fissato dal primo comma dell'art. 35 Cost., non esclude che in base alla legge possano essere imposte prestazioni gratuite per ragioni di interesse generale, in relazione a quanto disposto dall'art. 23 Cost. Nel caso dell'obbligo della difesa gratuita, la previsione di una saltuaria prestazione obbligatoria a difesa dei non abbienti non contrasta ne' con l'art. 35 Cost. ne' con il sistema dei principi che da esso si ricavano. Si tratta di un obbligo fondato sull'interesse pubblico di dare assistenza ai non abbienti e di assicurare, nella dialettica processuale, la collaborazione della difesa. La sua prestazione non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perche' la gratuita' e' limitata ai casi in cui non e' possibile ripetere gli onorari, sia perche' l'ufficio non altera la disciplina economica della professione in modo da impedire che sia tutelato il suo decoro. La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128 comma secondo e 131 comma secondo c.p.p. in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 35 comma primo cost., non e' fondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, secondo comma, e 131, secondo comma, del Codice di procedura penale, sollevata dalla Sezione istruttoria della Corte di appello di Caltanissetta con ordinanza del 18 dicembre 1963, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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