Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1964

Corte cost., sent. 11 dicembre 1964, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1964
Data di deposito
11 dicembre 1964
Data di decisione
4 dicembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2263

L'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale per la applicazione della relativa attenuante, presuppone un effettivo, oltre che tempestivo (dovendo eseguirsi "prima del giudizio") e volontario (e come tale indice di ravvedimento) risarcimento dei danni causati dal reato. Pertanto la suddetta norma rientra fra quelle per effetto delle quali il raggiungimento di determinati fini dipende dall'adempimento di un onere patrimoniale e che di conseguenza comportano una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongano di conseguire. Non sempre ed in ogni caso, tuttavia, le norme di tal genere si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, ma solo quando la disparita' delle condizioni economiche, rendendo impossibile ai soggetti non abbienti il soddisfacimento dell'onere; a) impedisca l'esercizio di un diritto gia' a tutti parimenti riconosciuto e garantito da altre norme della Costituzione, oppure: b) in difetto di una giustificazione del precetto, ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, vengano a crearsi non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio. Nel senso dell'art. 62 n. 6, prima parte, del codice penale non ricorrono tuttavia ne' la ipotesi sub a) ne' la ipotesi sub b): non la ipotesi sub a) non sussistendo la dedotta violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio di cui all'art. 24 Cost., giacche' la norma in questione, avendo natura sostanziale, non ha attinenza con i mezzi processuali garantiti dall'art. 24 Cost., a tutela delle situazioni giuridiche subiettive, cosi' come queste scaturiscono dalla legge sostanziale; non l'ipotesi sub b) poiche' la norma in questione e' giustificata da ragioni di pubblico interesse ravvisabili se non direttamente negli interessi della vittima, nella effettiva e complessiva valutazione dei danni conseguenti al reato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del Codice penale, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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