Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1964
Corte cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1964
- Data di deposito
- 7 dicembre 1964
- Data di decisione
- 3 dicembre 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 4, ult.parte, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2250
La norma contenuta nell'art. 74 Cod. proc. pen., in quanto prescrive che, dopo il decreto del pretore di non doversi promuovere l'azione penale, il Procuratore della Repubblica puo' "richiedere gli atti e disporre invece che si proceda", non e' in contrasto con le norme contenute negli articoli 101, primo cpv. e 107, secondo cpv. della Costituzione, che intendono escludere qualsiasi principio di gerarchia nell'ordine giudiziario. La norma del codice di procedura penale, invero, non conferisce al Procuratore della Repubblica ne' il potere di dare ordini, ne' quello di annullamento, i quali sarebbero fra gli elementi costitutivi piu' importanti del rapporto gerarchico. Non di dare ordini, perche' nonostante la impropria formula legislativa "dispone", quello del Procuratore della Repubblica permane un potere di richiesta - sia pure vincolante per il giudice - di assunzione di ulteriori prove, in attuazione della esigenza di giustizia sostanziale che nessuna indagine venga pretermessa nella ricerca della verita'. E siffatto potere consegue dalla regolamentazione legislativa dei rapporti tra organo requirente e organo giudicante, apprestata tenendo conto della specifica funzione del P.M., cui compete promuovere ed esercitare l'azione penale. Ne' e' esatto che la norma impugnata conferisce al Procuratore della Repubblica un potere di annullamento, in quanto il decreto con il quale il giudice dichiara di non doversi promuovere l'azione penale non chiude ne' definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler iniziare, e, riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte, del Codice di procedura penale, sollevata dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 13 novembre 1963, in riferimento agli artt. 101, primo capoverso, e 107, secondo capoverso, nonché in generale al titolo quarto, sezione prima, della parte seconda della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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