Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1964

Corte cost., ord. 12 novembre 1964, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
86/1964
Data di deposito
12 novembre 1964
Data di decisione
23 ottobre 1964
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 533 del 15 agosto 1949
  • art. 7, legge n. 533 del 15 agosto 1949

Parametri

  • art. 102, Costituzione
  • art. 108, Costituzione
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956

Massime

Massima n. 2225

Per "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia" ai sensi dell'art. 108, comma secondo, della Costituzione, vanno intesi soltanto coloro che, senza appartenere all'ordine giudiziario, entrano a comporre alcuni collegi, giudicanti e, quindi, in tale categoria non rientrano i consulenti tecnici chiamati a prestare la loro opera nelle controversie per anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in agricoltura di cui agli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Massima n. 2226

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949 n. 533 (intervento di consulenti tecnici nelle controversie sui salariati fissi in agricoltura) in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., gia' decisa nel senso della non fondatezza con sentenza n. 72 del 1964 e riproposta senza offrire alcun nuovo elemento atto a dare ragione di un riesame della questione stessa. - S. n. 72/1964.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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