Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1964

Corte cost., ord. 23 giugno 1964, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/1964
Data di deposito
23 giugno 1964
Data di decisione
9 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 2175

Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 92/1962; O. n. 8/1964.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, T. U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con la deliberazione 30 dicembre 1963 del Consiglio comunale di Pizzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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