Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1963

Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1963
Data di deposito
8 giugno 1963
Data di decisione
25 maggio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1863

Nel concetto di condizioni personali e sociali richiamato nell'art. 3, 1x comma, della Costituzione, non puo' includersi anche la qualita' di impiegato pubblico, perche' alla stessa stregua si potrebbe dubitare della legittimita' costituzionale di tutte le norme che regolano lo status inerente al pubblico impiego in modo diverso da quello degli impiegati privati, retto da leggi prevalentemente economiche, alle quali si adegua la validita' dei contraenti, laddove e' evidente la necessita' che il primo sia disciplinato diversamente, sia quanto ai criteri per l'assunzione dei dipendenti (tra i quali, per l'art. 97 Cost., la regola del concorso salvo i casi stabiliti dalla legge) sia per quanto riguarda la disciplina, le promozioni, i trasferimenti, il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza. Nemmeno sarebbe giusto sopravvalutare la differenza di trattamento fra le due figure di rapporto d'impiego, pubblico o privato, per quanto concerne l'assoggettamento delle retribuzioni alla espropriazione forzata specialmente dopo la riforma apportata a questa materia, relativamente ai rapporti privati, d'impiego e di lavoro con il D.L.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1548. Tale riforma ha avvicinato sensibilmente la tutela dei dipendenti privati a quella dei dipendenti pubblici, in modo che puo' ritenersi adeguato alle differenze che corrono tra i due tipi di rapporto, tenuto anche conto del fatto che la misura delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e' stabilita da norme giuridiche dettate in funzione dei bisogni essenziali di questi, considerati a seconda del grado, delle responsabilita' assunte e del prestigio necessario all'ufficio, ma nei limiti che sono consentiti dalle finanze dell'ente pubblico, e che d'altra parte sono compensate da garanzie di stabilita' dell'impiego, che non si trovano nei rapporti di diritto privato.

Massima n. 1864

Altro e' l'affermazione della sussistenza di una responsabilita' diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato o degli enti pubblici, altro la sottrazione di tutti i beni patrimoniali di costoro alle azioni esecutive derivanti da tale responsabilita': e' infatti concepibile che questa possa trovare attuazione rispetto ad altri beni e crediti esistenti nel patrimonio del debitore, come - inversamente - potrebbe avvenire che le retribuzioni del dipendente responsabile fossero del tutto insufficienti allo scopo anche se non esistesse la disposizione di cui si discute. La garanzia prestata dall'art. 28 della Costituzione non si esaurisce nell'affermazione della responsabilita' del funzionario o del dipendente pubblico, in quanto la responsabilita' civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici, contro i quali pertanto potra' rivolgere la propria azione il soggetto leso nei propri diritti, mentre poi lo Stato o altro ente pubblico potra' rivalersi a sua volta sulle retribuzioni del dipendente responsabile fino alla concorrenza di un quinto, a norma dell'art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950 n. 180.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 28 della Costituzione, proposta dal Pretore di Terni quale giudice della esecuzione con ordinanza in data 29 ottobre 1962.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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