Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1963

Corte cost., sent. 30 maggio 1963, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1963
Data di deposito
30 maggio 1963
Data di decisione
24 maggio 1963
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 853 del 13 maggio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1822

L'art. 4 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che non comportano ispezioni personali ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. La disposizione dell'art. 4 del T.U., infatti, non appare fonte di irragionevoli discriminazioni se, senza permettere restrizioni della liberta' personale, attribuisce i poteri occorrenti per acquisire, assicurare e conservare gli elementi necessari al fine della prevenzione dei reati e della ricerca di chi li ha commessi o al fine della protezione delle persone che, a causa di malattia,infortunio o deficienza mentale, non siano in grado di provare la loro identita'. Cfr.: 30/62

Massima n. 1823

(E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 delle leggi di p.s. del 1931 - perche' gia' decisa con sentenza n. 30 del 1962 - in riferimento all'art. 13 della Costituzione). Vedi: Sent. n. 30/62 Cfr.: sent. 24/56 D

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:

a) manifestamente infondata, rispetto all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità della norma contenuta nell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte rimasta vigente dopo la precedente sentenza del 22 marzo 1962, n. 30;

b) non fondata la questione di legittimità della norma contenuta nello stesso art. 4 , in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, a Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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