Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1963
Corte cost., sent. 15 maggio 1963, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1963
- Data di deposito
- 15 maggio 1963
- Data di decisione
- 8 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:70
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1325 del 28 agosto 1960
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1325 del 28 agosto 1950
Parametri
Massime
Massima n. 1813
La legge 14 luglio 1959 n. 741, delegando il Governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge "nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria", ha conferito rilevanza giuridica non gia' a categorie identificabili secondo astratti concetti classificatori delle attivita' produttive e professionali, ma alle categorie, quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Cfr.: sent. n. 106/62.
Massima n. 1814
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 agosto 1960 n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie", in relazione alla legge 14 luglio 1959 n. 741 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Tale decreto non ha modificato il sistema della legge n. 741 del 1959 poiche' non ha esteso la efficacia delle norme delegate ad imprese di tipo diverso da quello che ricorre nel contratto collettivo 24 maggio 1957 e quindi a lavoratori dipendenti da imprese diverse da quelle rappresentate dalle associazioni stipulanti.
Massima n. 1815
L'articolo unico del D.P.R. 28 agosto 1960 n. 1325, stabilendo nel suo ultimo comma che "i minimi di trattamento economico e normativo sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie ", si riferisce soltanto alle imprese del tipo che ricorre nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957. Del pari, "le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo", cui si riferisce il primo comma dell'articolo, non sono da intendere in senso oggettivo o astratto, ma nel concreto e puntuale significato di attivita' ricomprese nell'ambito del contratto collettivo, svolte, cioe', soltanto dalle imprese destinatarie della contrattazione.
Massima n. 1816
Dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale di un decreto delegato che ha esteso "erga omnes" l'efficacia di un contratto collettivo in base alla legge di delegazione 14 luglio 1959 n. 741, perche' il concetto di categoria al quale fa riferimento tale legge e' stato accolto nel decreto delegato, non e' necessario che la Corte determini i confini della categoria, i quali vanno desunti caso per caso dal giudice ordinario sulla base della stipulazione collettiva e con riferimento alle associazioni stipulanti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 28 agosto 1960, n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie ", in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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