Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1963
Corte cost., sent. 15 maggio 1963, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1963
- Data di deposito
- 15 maggio 1963
- Data di decisione
- 8 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:67
Norme oggetto del giudizio
- 54, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 54, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
Parametri
Massime
Massima n. 1806
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni (che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni alla legge per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio di prodotti agrari) in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Massima n. 1807
L'art. 27, primo comma, della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena in misura variabile fra un massimo ed un minimo. La concorde volonta' del Costituente fu indirizzata nel dettare la disposizione in esame (come risulta dai lavori preparatori) allo scopo di riaffermare, nel campo giuridico penale, quell'alto principio di civilta' per cui ciascuno deve portare la pena soltanto delle proprie colpe e non anche di quelle altrui; principio che cosi' gravi violazioni ha subite nel recente passato ed ha trovato precisa ed univoca espressione nella formula adoperata dalla "responsabilita' personale ", che vuole affermare il legame esclusivo ed indissolubile fra le conseguenze penali che l'ordinamento giuridico fa derivare dal reato e la persona che quel reato ha posto in essere, e non investe quindi il rapporto di adeguazione del trattamento penale inflitto alle condizioni proprie del soggetto.
Massima n. 1808
L'emenda del condannato, che il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione pone quale una finalita' della pena, e' affidata piuttosto ai modi di esecuzione della stessa e comunque non puo' riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza impresso alla pena della legge.
Massima n. 1809
Se lo strumento meglio idoneo per conseguire la finalita' di consentire al giudice di regolare in concreto l'applicazione della sanzione, in relazione al principio di eguaglianza, e' la mobilita' della pena, cioe' la predeterminazione della medesima da parte del legislatore in modo da contenerla fra un massimo ed un minimo, non puo' tuttavia ritenersi che esso sia il solo, e che quindi l'omissione della sua adozione in singoli casi incida sulla validita' della legge che incorra in essa. L'esigenza dell'adeguazione della pena alle condizioni personali del reo rimane infatti anche soddisfatta dove il sistema penale consenta al giudice (come avviene in quello da noi vigente) di potere valutare a tale effetto, fra le varie modalita' presentate dalle singole attivita' criminose, pure quelle attinenti alle condizioni predette. Cosi', per limitarsi alle sanzioni pecuniarie, tale sistema rende possibile al giudice di procedere ad una loro graduazione attraverso l'applicazione di talune circostanze, e in particolare di quelle generiche ex art. 62 bis, allorche' egli ritenga di dover diminuire la pena, oppure usando del potere di aumentare l'ammenda fino al triplo (ai sensi del secondo comma dell'art. 26 c.p., nel testo modificato dal D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250) nei casi in cui le condizioni economiche del reo facciano presumere la sua inefficacia ove rimanesse contenuta nella misura prevista in via generale dal primo comma dello stesso art. 26.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modifiche, in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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