Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1963

Corte cost., sent. 10 maggio 1963, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1963
Data di deposito
10 maggio 1963
Data di decisione
7 maggio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1803

Vedi: sent. 24/59 D; 24/59 E; 34/60 E; 34/60 F.

Massima n. 1804

Il secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - decreto delegato - ha carattere innovativo rispetto all'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - legge delegante - e, pertanto, e' viziato di illegittimita' costituzionale. Esso infatti estende anche a coloro che godono di assicurazione c.d. sostitutive - e quindi al personale in quiescenza dei servizi pubblici di trasporto in concessione - la norma dettata nell'art. 12 cit. per l'assicurazione generale per invalidita', vecchiaia e superstiti e concernente la riduzione della pensione allorche' il beneficiario percepisca una retribuzione in qualita' di lavoratore subordinato. Trattasi di estensione che si rivela arbitraria sia da un punto di vista generale, poiche' la legge 4 aprile 1952, n. 218, riguarda la sola assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e non anche le forme obbligatorie di previdenza designate come sostitutive di tale assicurazione; sia da un punto di vista particolare, poiche' la previdenza del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione e' stata regolata sempre, sia dalle origini, in modo del tutto autonomo, con appositi provvedimenti e attribuzioni di "fondi".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI- GIUSEPPE

CHIARELLI- GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze