Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1963
Corte cost., sent. 10 maggio 1963, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1963
- Data di deposito
- 10 maggio 1963
- Data di decisione
- 7 maggio 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 1803
Vedi: sent. 24/59 D; 24/59 E; 34/60 E; 34/60 F.
Massima n. 1804
Il secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - decreto delegato - ha carattere innovativo rispetto all'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - legge delegante - e, pertanto, e' viziato di illegittimita' costituzionale. Esso infatti estende anche a coloro che godono di assicurazione c.d. sostitutive - e quindi al personale in quiescenza dei servizi pubblici di trasporto in concessione - la norma dettata nell'art. 12 cit. per l'assicurazione generale per invalidita', vecchiaia e superstiti e concernente la riduzione della pensione allorche' il beneficiario percepisca una retribuzione in qualita' di lavoratore subordinato. Trattasi di estensione che si rivela arbitraria sia da un punto di vista generale, poiche' la legge 4 aprile 1952, n. 218, riguarda la sola assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e non anche le forme obbligatorie di previdenza designate come sostitutive di tale assicurazione; sia da un punto di vista particolare, poiche' la previdenza del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione e' stata regolata sempre, sia dalle origini, in modo del tutto autonomo, con appositi provvedimenti e attribuzioni di "fondi".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI- GIUSEPPE
CHIARELLI- GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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