Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1963
Corte cost., sent. 10 maggio 1963, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1963
- Data di deposito
- 10 maggio 1963
- Data di decisione
- 7 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:64
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 1799
L'eccezione di inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale per incertezza dell'oggetto del giudizio va disattesa se dall'ordinanza dell'Autorita' giudiziaria risulta che la questione investe la legittimita' costituzionale di una legge nel suo complesso (nella specie legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica).
Massima n. 1800
La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ha per oggetto l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere del territorio dello Stato. Anche se tra i motivi della legge fu compreso il cosiddetto disurbanamento (come risulta dal capoverso dell'art. 1) la legge, considerata nelle sue obbiettive disposizioni e nel suo complesso, contiene una disciplina dell'attivita' edilizia che, risalendo alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (artt. 86-94), ha sempre formato oggetto di regolamentazione legislativa, indipendentemente da ogni finalita' di politica demografica e di distribuzione della popolazione.
Massima n. 1801
La materia considerata dalla legge urbanistica non riguarda la liberta' di circolazione e soggiorno garantita dall'art. 16 della Costituzione, poiche' non contiene limitazioni della liberta' di circolazione stradale e della liberta' di dimora nei centri urbani in conformita' delle norme edilizie. L'art. 16 della Costituzione non preclude al legislatore la possibilita' di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione, purche' siano fatti salvi i diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Massima n. 1802
La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, contiene limiti al diritto di proprieta' in quanto disciplina lo jus aedificandi, ma tali limiti, sempre connessi alla disciplina della proprieta' immobiliare, rientrano tra quelli previsti dalla Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione sociale della proprieta' richieda, tra l'altro, una disciplina dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in genere, dello sviluppo urbanistico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento agli artt. 16 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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