Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1963
Corte cost., sent. 10 maggio 1963, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1963
- Data di deposito
- 10 maggio 1963
- Data di decisione
- 7 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
- art. 2, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 1798
La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' stata voluta dal legislatore affinche' l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se' garanzia per la serieta' dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, e' definitivo perche' non puo' essere piu' ripetuto e non perche' ad esso l'autorita' giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, puo' discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, puo' servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 28 febbraio 1962 del Pretore di Vittorio Veneto in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la repressione delle frodi relative a sostanze di uso agrario e a prodotti agrari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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