Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1963

Corte cost., sent. 10 maggio 1963, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1963
Data di deposito
10 maggio 1963
Data di decisione
7 maggio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
  • art. 2, legge n. 190 del 27 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 1798

La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' stata voluta dal legislatore affinche' l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se' garanzia per la serieta' dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, e' definitivo perche' non puo' essere piu' ripetuto e non perche' ad esso l'autorita' giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, puo' discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, puo' servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 28 febbraio 1962 del Pretore di Vittorio Veneto in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la repressione delle frodi relative a sostanze di uso agrario e a prodotti agrari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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