Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1963

Corte cost., sent. 10 maggio 1963, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1963
Data di deposito
10 maggio 1963
Data di decisione
7 maggio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 1797

La norma contenuta nell'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, disponendo che per le violazioni delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro "potra' essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 300.000", senza fissare altresi' il limite minimo di tale pena, non ha inteso, per questo, rinviare a quanto dispone, in via generale, l'art. 26 del Codice penale. E cio' perche', quando si tenga presente che, nel processo formativo della legge delegata, vi e' sempre uno sviluppo di ulteriore attivita' legislativa, sia pure circoscritta entro limiti di tempo, di oggetto, di principi e criteri direttivi, mal si giustifica, nel silenzio della legge delegante sui minimi di ammenda, il rinvio ad una disposizione di altra legge ordinaria, quale e' il Codice penale. (E' pertanto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione al cennato art. 4 della legge n. 51 del 1955 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto prevede la pena dell'ammenda nella misura minima di lire 50.000, 100.000 e 200.000, a seconda dei casi, per le anzidette violazioni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sollevata dal Tribunale di Parma con l'ordinanza del 15 gennaio 1962, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.

Testo integrale

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