Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1963
Corte cost., sent. 3 maggio 1963, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1963
- Data di deposito
- 3 maggio 1963
- Data di decisione
- 27 aprile 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:56
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1788
Mentre la cautio pro expensis (v. sent. 67 del 1960) e' un istituto fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali della parte, il deposito ex art. 651 del C.P.C. (deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilita' dell'opposizione tardiva od ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) e' un onere di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine oggettivo, implicitamente sottratto, percio', alla osservanza del principio di parita' statuito dall'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 1789
Il principio di uguaglianza, che e' alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si puo' invocare al fine di permettere che si abusi del proprio diritto. (Nella specie il principio e' rispettato anche dalla disposizione di cui all'art. 651 del C.P.C. perche' dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i sei procedimenti;
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Udine con ordinanza 21 dicembre 1961, dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 6 luglio 1962, dal Pretore di Rossano con ordinanza 27 luglio 1961, dal Pretore di Fivizzano con ordinanza 21 marzo 1962, dal Pretore di Roma con ordinanza 30 giugno 1962 e dal giudice conciliatore di Latina con ordinanza 10 maggio 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. di proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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