Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1963
Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1963
- Data di deposito
- 12 febbraio 1963
- Data di decisione
- 5 febbraio 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 353 del 25 giugno 1949
- art. 1, legge n. 392 del 3 giugno 1950
- art. 7, legge n. 1094 del 4 agosto 1948
Parametri
Massime
Massima n. 1710
Venendo meno (a seguito della dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge 18 agosto 1948, n. 1140, dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949, n. 353, dell'art. 7 legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari) la possibilita' dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiararsi la illegittimita' anche dell'art. 6 legge 25 giugno 1949, n. 353, che regola il procedimento di sostituzione degli esperti stessi in caso di assenza per due udienze consecutive.
Massima n. 1711
Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge, rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicche' la questione di legittimita' costituzionale proposta rispetto alla stessa e' da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 108 del 1962 della Corte costituzionale). Cfr.: 24/56 C.
Massima n. 1712
L'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, non assicurando le garanzie di capacita' e di indipendenza degli esperti chiamati a fare parte delle Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e' costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parti del primo e secondo comma che riguardano la disciplina concernente gli esperti componenti il collegio, perche' in contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli relativamente alla illegittimità costituzionale dell'att. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza 11 dicembre 1962, n. 108;
b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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