Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1963

Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1963
Data di deposito
9 aprile 1963
Data di decisione
4 aprile 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, all. b, regio decreto n. 1924 del 15 novembre 1937
  • art. 118, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • regio decreto n. 2313 del 23 gennaio 1936
  • art. 106, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 2, legge n. 1548 del 3 dicembre 1942
  • art. 85, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 121, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 108, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 122, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 1764

Gli obblighi e gli oneri posti dalle norme sulla registrazione degli atti da esibire in giudizio non impediscono la tutela giurisdizionale perche' operano non sulla azione, ma sulla disponibilita' dei mezzi probatori e, nel caso in cui la scrittura sia richiesta ad substantiam, agiscono sulla disponibilita' della situazione sostanziale. L'alternativa posta dalla legge sul registro, sulla base di una valutazione di convenienza compiuta come in ogni caso in cui la legge assoggetta ad oneri l'esercizio di un diritto, e' intesa alla tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi che e' condizione di vita per la comunita' ed e' costituzionalmente garantito dall'art. 53 della Costituzione.

Massima n. 1765

Le prestazioni fiscali poste dalla legge in stretta e razionale correlazione col processo, non hanno alcun nesso con la regola del solve et repete che la Corte ha piu' volte dichiarata impeditiva della tutela giurisdizionale. Questa, infatti, opera nel momento stesso in cui si invoca la tutela del giudice per resistere alla pretesa alla quale si riferiva il pagamento. La legge di registro, invece, costringe a sospendere il processo nel corso del quale e' stata dedotta la scrittura non registrata solo ove il giudice accerti che la scrittura esibita non sia stata registrata e che su di essa si fonda o la domanda o la eccezione.

Massima n. 1766

Il principio di eguaglianza non e' invocabile per legittimare la persistenza in una situazione di illecito di chi assume di non essere in grado di rimuoverla. (Nella specie "l'imponibile risultante dall'atto soggetto a registrazione rivela una concreta capacita' contributiva dell'obbligato al tempo in cui l'atto fu formato; e la modificazione successiva di tale capacita' non e' invocabile a motivo di esonero dall'obbligo fiscale").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del Pretore di Firenze 5 dicembre 1961 e del Pretore di Cuneo 9 maggio 1962;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa:

a) agli artt. 85, 106, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati con il R.D. 23 gennaio 1936, n. 2313, e con l'art. 7 del R.D. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B;

b) all'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili;

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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