Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1963
Corte cost., sent. 23 dicembre 1963, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1963
- Data di deposito
- 23 dicembre 1963
- Data di decisione
- 12 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:171
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 2 del 23 gennaio 1963
- decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 24 gennaio 1963
- art. 151, legge n. 5 del 13 gennaio 1963
- art. 151, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 2021
La legge 23 gennaio 1963, n. 2, e il d.p.r. 24 gennaio 1963, n. 5, concernenti la concessione di amnistia ed indulto, non contrastano con l'art. 24 Cost., sotto il riflesso che, una volta intervenuto il provvedimento di clemenza da essi disposto, l'imputato sarebbe privato, nel procedimento penale della possibilita' di dimostrare la propria innocenza. Trattasi, invero, di rilievo che non riguarda i provvedimenti in questione, ma gli effetti e l'applicazione dei medesimi, quali risultano regolati da disposizioni di carattere generale, contenute nel codice penale e in quello di procedura penale.
Massima n. 2022
La legge 23 gennaio 1963, n. 2, e il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, concernenti la concessione di amnistia e indulto, non hanno violato l'art. 79, secondo comma, Cost., per avere esteso l'applicazione dell'amnistia a fatti criminosi i quali, essendo gia' contemplati da proposte di amnistia presentate al Parlamento prima del disegno di iniziativa governativa che condusse a quella legge e quel decreto, erano stati compiuti successivamente alle proposte stesse. Infatti, anche se per buona parte dei reati amnistiati l'amnistia era gia' stata prevista da proposte presentate da singoli parlamentari anteriormente al disegno di legge governativo, quelle proposte non confluirono nell'iter della legge, non essendo state dal Parlamento ne' riunite, per un esame unitario, al disegno di legge governativo, ne' in alcun modo considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo mai state prese in discussione.
Massima n. 2023
Non e' violato il principio di eguaglianza - posto nell'art. 3 Cost. - da parte della previsione legislativa, di carattere generale, di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 c.p. e dello specifico provvedimento di amnistia previsto dalla legge 13 gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, N. 5. E cio' sia perche' l'istituto dell'amnistia e' espressamente contemplato dall'art. 79 Cost., che ne contiene la disciplina, onde e' inconcepibile considerarlo in se' e per se' incompatibile con la Costituzione; sia perche' l'inconveniente che, mentre chi sia stato giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto o in parte la pena, nessuna pena sopporta, per contro, chi venga giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparita' di diritto, ma in una mera e inevitabile disparita' di fatto, cui rimane estranea la legge.
Massima n. 2024
La ragione per cui l'art. 79 Cost. esclude che i provvedimenti di amnistia possano essere adottati direttamente con legge, e dispone invece che essi siano emanati dal Presidente della Repubblica a seguito di legge di delegazione, e' ispirata ad un'esigenza di tecnicismo e di tempestivita'. L'art. 79 non enuncia pero', ne' implica, l'esclusione della possibilita' che la legge di delegazione disciplini essa stessa, con assoluta puntualita', il contenuto che il provvedimento di clemenza dovra' adottare. E' dunque infondata, sotto questo riflesso, la questione di legittimita' costituzionale della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con le stesse ordinanze: a) dell'art. 151 del Cod. penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica. per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto, in riferimento, agli artt. 3, 24 e 79 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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