Corte costituzionale
Sentenza n. 169/1963
Corte cost., sent. 23 dicembre 1963, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/1963
- Data di deposito
- 23 dicembre 1963
- Data di decisione
- 12 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:169
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1271 del 28 agosto 1960
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2019
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento all'art. 70 della Costituzione, nel senso che, dovendosi intendere la funzione legislativa come posizione di un precetto e di una sanzione, il Governo delegato - atteso l'obbligo impostogli di uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa - avrebbe deliberato soltanto la sanzione, mentre la norma in definitiva sarebbe stata posta dalle private associazioni stipulatrici dei contratti collettivi. Ed invero, anche prospettata sotto tale profilo, la censura si risolve nel contestare che la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro sia la legge. E questa Corte, con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962, ha gia' disatteso questa tesi. Per lo stesso motivo e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della ripetuta legge n. 741 e cioe' che la riserva di legge, contenuta nell'art. 25 della Costituzione, sarebbe stata rispettata soltanto per quanto attiene alla sanzione e non anche per il precetto, che sarebbe stato posto dalle associazioni sindacali invece che dal legislatore delegato. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, non contiene un precetto punitivo in bianco, ma rappresenta una norma di ricezione, atta a sanzionare la obbligatorieta' delle norme concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro. Esso rientra nella categoria delle norme penali imperfette e incomplete, in quanto debbono essere integrate da altre norme giuridiche.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, proposta con ordinanza 15 novembre 1962 dal Pretore di Troina in riferimento agli artt. 70 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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