Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1963
Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1963
- Data di deposito
- 19 dicembre 1963
- Data di decisione
- 6 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:163
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 956 del 27 ottobre 1958
- legge n. 572 del 4 febbraio 1958
- decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2002
L'art. 76 della Costituzione non esige, allo scopo di assicurare in ogni caso l'esatto adempimento dell'obbligo gravante sul Governo di esercitare il potere delegato non oltre il termine fissato dalla legge di delegazione, che questa determini sempre la scadenza della delega mediante l'indicazione di una data fissa di calendario. La prescrizione costituzionale e' pertanto da ritenere validamente adempiuta quando la durata della delega venga prefissata in uno qualunque dei modi che consentano di individuare in via diretta o anche indirettamente, con l'indicazione di un evento futuro, ma certo, il momento iniziale e quello finale del termine.
Massima n. 2003
E' validamente stabilito il termine iniziale di esercizio del potere legislativo delegato allorche' il dies a quo e' fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione. L'adozione di un tale criterio esige il rigoroso adempimento dell'obbligo imposto al potere esecutivo dall'art. 73 Cost., di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attivita' materiali necessarie per la pubblicazione. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 73 Costituzione non comporta sanzioni meramente politiche, dovendosi invece ritenere che l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di la' dei limiti temporali stabiliti dalla legge di delega con riferimento alla data della propria entrata in vigore, determini la invalidita' del decreto medesimo.
Massima n. 2004
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge di delegazione 4 febbraio 1958, n. 572, del decreto delegato D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione a seguito di ritardo nella pubblicazione della legge medesima cui era collegato il dies a quo per l'esercizio del potere delegato, in quanto il Parlamento, con legge 24 gennaio 1959, n. 4, emessa prima che scadesse il termine fissato per l'entrata in vigore del decreto delegato, provvide a prolungarlo fino al 1959, disponendo quindi, anche se in maniera solo implicita, una ulteriore proroga con la legge 26 aprile 1956, n. 207. Non e' conseguentemente, fondata la questione di legittimita' costituzionale del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 emesso in virtu' di una autorizzazione contenuta nella legge 26 aprile 1959, n. 207.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi ad essa sottoposti,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1958, n. 572, del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, e del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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