Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1963

Corte cost., sent. 13 dicembre 1963, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/1963
Data di deposito
13 dicembre 1963
Data di decisione
5 dicembre 1963
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, regio decreto n. 108 del 10 marzo 1904
  • art. 5, regio decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925
  • art. 5, regio decreto n. 2578 del 15 ottobre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 1994

Primo giudice della composizione d'un organo eletto dal popolo e' lo stesso organo su cui e' confluito il voto popolare: pertanto il Consiglio comunale, che di regola non ha funzioni giurisdizionali, svolge eccezionalmente funzioni giurisdizionali quando decide delle controversie in materia elettorale.

Massima n. 1995

Il Consiglio comunale, quando dichiara la decadenza di un componente di una commissione amministratrice di azienda municipalizzata, svolge attivita' amministrativa poiche' detta commissione si compone di persone non elette col voto cittadino, ma nominate dal consiglio comunale e, percio', le deliberazioni consiliari che le riguardano non toccano la materia del contenzioso elettorale e in conseguenza non sono atti giurisdizionali. L'analogia di tale procedimento con quello giurisdizionale, che conduce alla dichiarazione di decadenza di un consigliere comunale (ex art. 160 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297), e' solo parziale ed esteriore: dopo la dichiarazione del Consiglio comunale di decadenza d'un componente della commissione amministratrice di aziende municipalizzate si segue la via della giurisdizione amministrativa ordinaria e non gia' quella dei vari stadi tipici del c.d. contenzioso elettorale di cui all'art. 160, terzo comma, r.d. 12 febbraio 1911, n. 297. Pertanto il Consiglio comunale, nel corso di un procedimento relativo alla decadenza di componenti la commissione amministratrice di aziende municipalizzate, non puo' sollevare questioni di costituzionalita'.

Massima n. 1996

Un semplice regolamento esecutivo, come quello che conferisce al Consiglio comunale la potesta' di dichiarare la decadenza dei componenti le commissioni amministrative, non puo' introdurre una nuova giurisdizione ed estendere ad altra materia una potesta' giurisdizionale avente carattere di eccezionalita' e limitata alle controversie elettorali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (T. U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie), e 15 del regolamento esecutivo R.D. 10 marzo 1904, n. 108, promossa con la deliberazione 11 ottobre 1962 del Consiglio comunale di Reggio Emilia, in riferimento agli artt. 51 e 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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