Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1963

Corte cost., sent. 13 dicembre 1963, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1963
Data di deposito
13 dicembre 1963
Data di decisione
5 dicembre 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1346 del 10 dicembre 1961
  • art. 3, legge n. 1346 del 10 dicembre 1961
  • legge n. 1346 del 10 dicembre 1961

Parametri

Massime

Massima n. 1984

L'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, contrasta con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, poiche' l'addizionale ECA ed il suo aumento - essendo congegnati in modo da gravare sugli stessi redditi per i quali si deve l'imposta (o sovrimposta) principale concernente le societa', i terreni, i fabbricati etc. - finiscono per incidere, senza che se ne veda una giustificazione, in maniera diversa da contribuente a contribuente, nonostante che la situazione di ciascuno di costoro, presa come presupposto per l'obbligo tributario, sia obiettivamente identica. La diversita' di trattamento non puo' essere giustificata con la diversa situazione di chi, relativamente ad un dato periodo di imposta, puo' assolvere il suo obbligo tributario dopo il 1x gennaio 1961 rispetto a chi, per lo stesso periodo tributario e per le stesse imposte, ha dovuto pagare anteriormente quella data, sia perche' il vantaggio derivante dal ritardo nel pagamento non e' segno, di per se', d'una maggiore capacita' contributiva (tanto piu' in quanto e' compensata, almeno di recente, dall'obbligo di pagare gli interessi sulle somme dovute a titolo di imposta); sia perche' risulta, e dal testo delle norme denunciate e dai lavori preparatori, che il legislatore non e' stato mosso dall'intento di disciplinare in modo diseguale situazioni da esso ritenute diseguali, ma ha emanato la legge con la sola preoccupazione delle necessita' di bilancio. L'illegittimita' costituzionale non colpisce la seconda parte del primo comma dell'art. 2, che riguarda le imposte di registro, di successione, ipotecarie e sul valore dell'asse ereditario, poiche' in tali casi l'imposta e con essa l'aumento dell'addizionale sono dovuti per fatti e situazioni posteriori al 18 gennaio 1962, giorno in cui e' entrata in vigore la legge denunciata: legge che percio', su questo punto, non si riferisce al tempo anteriore e fa gravare ugualmente l'addizionale su tutti coloro rispetto ai quali si e' prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto. Non e' colpita dal vizio di illegittimita' costituzionale la prima parte del primo comma del citato art. 2 nel suo riferimento al periodo d'imposta corrispondente all'anno solare 1960, poiche' la norma e' illegittima non perche' ed in quanto si riferisce a periodi di imposta anteriore al 1961, ma solo perche' ed in quanto l'incidenza dell'addizionale sul reddito maturato in tali periodi da' luogo a diversita' di trattamento fra contribuente e contribuente. Pertanto l'art. 2, primo comma, prima parte, e' costituzionalmente illegittimo solo in quanto fa gravare l'obbligo dell'addizionale su presupposti maturati in periodi di imposta anteriore al 1960 o al 1959-60. Anche il secondo comma dell'art. 2 legge 10 dicembre 1961, n. 1346 - nonostante che non vi siano ripetute le parole "ancorche' riferentesi a periodi di imposta anteriore" e' costituzionalmente illegittimo in quanto la norma - che appunto e' stata intesa nella prassi degli uffici finanziari nel senso della retroattivita' almeno riguardo all'addizionale relativa all'imposta o sovrimposta sui fabbricati si estende a periodi impositivi rispetto ai quali, nei confronti di alcuni contribuenti, il tributo si e' reso esigibile anteriormente al 1x gennaio 1962, mentre nei confronti degli altri contribuenti si e' reco esigibile a cominciare da tale data.

Massima n. 1985

Non e' costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che disciplina la riscossione dell'addizionale e dell'aumento dell'addizionale dovuta nell'anno 1961 in virtu' dell'articolo precedente, poiche' la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 2 porta con se', automaticamente, una restrizione dell'ambito d'efficacia dell'art. 3 senza bisogno, rispetto a questo, d'una particolare dichiarazione di illegittimita' costituzionale.

Massima n. 1986

L'eccezione di illegittimita' costituzionale di una disposizione, benche' proposta dalla parte privata nel giudizio di merito e ripresa, successivamente, dinanzi alla Corte costituzionale, non puo' essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.

Massima n. 1987

La norma contenuta nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, costituendo armonico e specifico sviluppo del principio d'eguaglianza contenuto nell'art. 3, si traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza di imposizione eguale per redditi eguali e di imposizione diversa per redditi diversi.

Massima n. 1988

E' costituzionalmente illegittima una legge che sia sta emanata non per disciplinare in modo disuguale situazioni dal legislatore ritenute disuguali, ma con la sola preoccupazione delle necessita' di bilancio: dimodoche' la diversita' di trattamento, invece che derivare da una precisa volonta' legislativa diretta a distinguere situazione da situazione, e' piuttosto un effetto che discende dallo stesso meccanismo d'incidenza dell'imposta e non trova alcuna giustificazione. I bisogni finanziari dello Stato possono legittimare l'aumento delle aliquote o del numero dei tributi, ma non l'imposizione di un obbligo tributario diverso fra l'uno e l'altro contribuente ai quali sia riconosciuta la stessa capacita' contributiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 (relativa all'aumento della c. d. addizionale E. C. A.), in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1960 o al 1959-60;

b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Testo integrale

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