Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1963

Corte cost., sent. 13 dicembre 1963, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1963
Data di deposito
13 dicembre 1963
Data di decisione
5 dicembre 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 378, comma 3, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • allegato F, legge n. 2248 del 20 marzo 1965

Parametri

Massime

Massima n. 1982

L'espressione "Il Prefetto (ora l'ingegnere Capo del Genio Civile, per quanto riguarda la polizia idraulica) promuove l'azione penale", contenuta nell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, non e' tecnicamente precisa, ma e' usata in forma impropria, per significare che l'autorita' amministrativa ha facolta' di portare a conoscenza dell'autorita' giudiziaria fatti che ritiene penalmente rilevabili e di richiedere il procedimento penale. Intesa in tali sensi la norma non viola il precetto dell'art. 112 della Costituzione.

Massima n. 1983

Il Precetto dell'art. 112 della Costituzione non e' violato dalla norma contenuta nell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, neppure sotto il profilo della discrezionalita' dell'organo amministrativo di riferire all'autorita' giudiziaria i fatti "quando lo giudichi necessario ed opportuno". E cio' perche' detta norma, se impone al Prefetto particolari doveri anche nella valutazione di quelli che possono essere i reali interessi dell'Amministrazione a promuovere un procedimento penale, non vale a limitare, ostacolare o condizionare l'azione del P.M. il quale rimane sempre libero di promuovere l'azione penale, quando comunque - con o senza denunzia - venga a conoscenza della sussistenza del reato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, proposta dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 22 gennaio 1963 in relazione all'art. 153 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, ed all'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed in riferimento agli artt. 112, 2 e 32, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Testo integrale

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