Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1963
Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1963
- Data di deposito
- 9 luglio 1963
- Data di decisione
- 28 giugno 1963
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:126
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3473 del 27 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3474 del 27 dicembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 1928
E' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473, in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria. Ne' ha rilevanza che l'eccesso riscontrato si riferisca non gia' alla legge delegante ma ad un decreto delegato cui la prima rinvia, (e precisamente al D.P.R. n. 67 del 1951 che ha proceduto alla determinazione dei terreni suscettibili di trasformazione ai sensi dell'art. 1 legge n. 841), poiche', l'inosservanza nei singoli decreti di esproprio delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate da decreti delegati configura anch'esso un vizio di incostituzionalita', in quanto si risolve in una violazione della legge di delegazione, perche' questa, deferendo ad altro atto con forza di legge la determinazione dell'ambito entro cui gli Enti di riforma avrebbero potuto esplicare la loro attivita', ha conferito alla medesima carattere definitivo e vincolante pei singoli decreti espropriativi.
Massima n. 1929
Sono costituzionalmente illegittimi i DD.PP.RR. 27 dicembre 1952, nn. 3473 e 3474, in relazione agli artt. 3 e 4 legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76, 77, primo comma della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati. Il termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 deve farsi decorrere dalla data di pubblicazione di quello stesso piano particolareggiato che poi e' assunto a contenuto del decreto di espropriazione. Nel caso che il progetto venga, prima della sua approvazione, a subire delle modifiche in ordine alla quantita' e qualita' dei terreni ritenuti suscettibili di espropriazione, si rende necessario procedere ad una nuova pubblicazione del medesimo, e solo da questa ultima puo' farsi decorrere il termine per la presentazione della richiesta di conservazione dei terreni costituenti il terzo. Non e' dubbio che la redazione del piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento dei terreni medesimi (il quale deve, a pena di decadenza, accompagnare la richiesta stessa), presupponga necessariamente la conoscenza della estensione dei terreni compresi nel progetto di esproprio, nonche' della loro localizzazione e natura, cioe' di tutti quegli elementi cui il piano medesimo deve adeguarsi.
Massima n. 1930
Compete alla Corte sindacare l'osservanza delle condizioni poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere di disporre mediante atti con forza di legge la espropriazione dei terreni soggetti a riforma. (Nella specie era stato eccepito che, poiche' la deliberazione di considerare i proprietari espropriati rinunciatari al beneficio della conservazione del terzo residuo per tardivita' della domanda era stata presa con provvedimento di una autorita' amministrativa, quale la Presidenza della Sezione speciale di riforma, regolarmente comunicata agli interessati, contro di essa si sarebbero dovuti esperire i rimedi consentiti contro gli atti amministrativi lesivi di diritti o interessi legittimi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria;
b) la illegittimità costituzionale del predetto D.P.R. n. 3473 e di quello n. 3474, come sopra pubblicato, in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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