Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1963
Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1963
- Data di deposito
- 9 luglio 1963
- Data di decisione
- 28 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
Parametri
Massime
Massima n. 1920
La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la quale stabilisce nell'art. 3 che gli imprenditori i quali appaltano opere e servizi, da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria degli appaltatori, sono obbligati solidamente con questi ultimi a corrispondere ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori medesimi il trattamento minimo retributivo, previdenziale e normativo non diverso da quello spettante ai propri dipendenti, nella parte in cui (2x comma) dispone l'applicazione della disciplina predetta agli appalti connessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio, relativamente alle attivita' di esazione, istallazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e attivita' similari, comminando sanzioni penali per l'inosservanza degli obblighi predetti (art. 6), non attribuisce al giudice la potesta' di ampliare per analogia il precetto penale. Essa contiene soltanto enunciazioni indicative le quali, ai fini della delimitazione della fattispecie contravvenzionale, implicano mera attivita' esegetica da parte del giudice. Le dette norme non sono pertanto in contrasto con l'articolo 25 Cost.
Massima n. 1921
L'art. 3 della legge impugnata non e' in contrasto con l'art. 39, quarto comma, della Costituzione. Invero l'obbligatorieta' per l'appaltatore, verso i propri dipendenti, del trattamento piu' favorevole di cui fruiscono i dipendenti dell'impresa committente, e la conseguente eventuale prevalenza delle condizioni regolatrici dei rapporti dell'azienda committente su quelle meno favorevoli del rapporto dell'appaltatore coi propri dipendenti, e' diretta ad attuare i principi costituzionali degli artt. 36 e 38 della Costituzione. Ne consegue che l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione non puo' contrastare con l'attuazione di altri precetti a loro volta espressione dei principi fondamentali della Costituzione (art. 1, 3 e 4).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, recante norme sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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