Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1963

Corte cost., sent. 16 febbraio 1963, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1963
Data di deposito
16 febbraio 1963
Data di decisione
7 febbraio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • legge della Regione autonoma Sardegna del 26 ottobre 1961
  • art. 48, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 3, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 4, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 19 dicembre 1959
  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 15 del 7 maggio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1724

Va respinta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di una legge regionale sarda per mancata partecipazione del Presidente della Regione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, concernente l'impugnazione della legge stessa. Anche a prescindere dall'indagine circa gli effetti sulla validita' delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del mancato intervento alle sue sedute del Presidente della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 47, ultimo comma, dello Statuto sardo, non puo' esser dubbio che l'intervento medesimo non sia richiesto allorche' il Governo deliberi sul promuovimento della questione di legittimita' o di quella di merito nei confronti di una legge deliberata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, in quanto e' da escludere che le deliberazioni in tal senso (rivolte come sono ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato, o dei principi sanciti dalla Costituzione, o degli interessi nazionali) possano riguardare "particolarmente" la Regione, e cosi' realizzare la condizione che l'art. 47 richiede per l'intervento in parola. D'altronde la possibilita' per il Presidente della Regione di illustrare il proprio punto di vista sui rilievi sollevati dal Governo viene pienamente soddisfatta attraverso la procedura del riesame prescritta dall'art. 33 dello Statuto, in seguito al rinvio che di essa dispone il Governo; riesame che, quando si concluda con la riapprovazione, consente di mettere in evidenza tutti i motivi atti a contrastare le censure sollevate dagli organi statali, sicche' null'altro puo' rimanere al Presidente regionale di aggiungere ad essi.

Massima n. 1725

Il ricorso dello Stato che lamenta la violazione, da parte di una legge regionale, delle norme costituzionali le quali limitano i poteri di intervento della Regione nella sfera dell'iniziativa economica privata, o vietano ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone o delle cose fra parte e parte del territorio nazionale, solleva questioni di mera legittimita' costituzionale rientranti senza dubbio nella competenza della Corte, e non integra un conflitto di ordine politico fra interessi statali ed interessi regionali, di competenza del Parlamento.

Massima n. 1726

Rientra nella competenza della Corte costituzionale la delimitazione dei termini della questione principale di legittimita' costituzionale. (Nella specie, impugnata dallo Stato la legge regionale sarda 26 ottobre 1961 concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni di Sardegna" per violazione dell'art. 41 della Costituzione, la Corte ha ritenuto che il richiamo agli artt. 3 e 4 Statuto sardo fosse stato compiuto non gia' allo scopo di sollevare un'autonoma censura di violazione di tali disposizioni da parte della legge impugnata, bensi' solo al fine di mettere in rilievo come l'esercizio del potere legislativo conferito alla Regione dovesse ritenersi subordinato, in ogni sua esplicazione, al rispetto dei principi della Costituzione, ed in particolare di quelli risultanti dall'art. 41).

Massima n. 1727

I giacimenti di idrocarburi, i quali formano parte, a tenore dell'art. 826 Codice civile, del patrimonio indisponibile dello Stato, sono passati, serbando lo stesso carattere, alla Regione sarda, in virtu' dell'art. 14 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto. Tale riserva costituzionale di proprieta' offre la possibilita' all'ente che ne e' titolare, o di procedere direttamente alle ricerche (ed all'eventuale coltivazione della miniera), secondo e' previsto dall'art. 13 legge statale 29 luglio 1927, n. 1443 (non esclusa, ma anzi espressamente considerata dall'art. 43 della Costituzione, e implicitamente dall'art. 41, che fa riferimento in genere all'attivita' economica "pubblica"), o invece di affidarla a privati concessionari. In relazione al predetto art. 14, l'art. 3, lett. m, dello Statuto ha attribuito alla Regione la competenza primaria di legiferare nella materia delle miniere, sicche' a svolgimento della medesima, si e' potuto emanare prima una legge regionale integrativa delle norme statali in materia, in data 7 maggio 1952, n. 15, e poi la legge organica 19 dicembre 1959, n. 20, che disciplina in modo autonomo rispetto alla legge statale 11 gennaio 1957, n. 6, la ricerca e coltivazione degli idrocarburi, adottando il sistema dell'utilizzazione mediante concessioni traslative.

Massima n. 1728

La legge regionale sarda 26 ottobre 1961 concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", stabilendo che nei disciplinari delle concessioni accordate ai sensi della legge regionale sarda 19 dicembre 1959, n. 20, sara' inserita una clausola che impegni i concessionari a costruire ed esercire entro un termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione, nel territorio della Regione, del minerale prodotto, se la produzione di idrocarburi raggiunga nell'Isola un dato quantitativo complessivo annuale e sempre che le riserve siano tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni, non contrasta con l'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della soppressione dell'autonomia del privato nella creazione ed organizzazione delle imprese industriali. La fattispecie prevista dell'art. 41 della Costituzione attiene infatti alle garanzie necessarie a preservare la liberta' di scelta e di svolgimento delle attivita' economiche proprie dei privati da interventi che la restringano in modo arbitrario, mentre quella regolata dalla legge regionale sarda 26 ottobre 1961 riguarda una situazione del tutto diversa: quella cioe' dei privati che, in virtu' di una trasmissione di poteri propri della pubblica autorita', vengono ad essere abilitati all'esercizio di attivita' altrimenti loro precluse, ed a godere cosi' di un ampliamento della loro sfera giuridica, pur nei limiti e secondo le condizioni ritenute dal concedente necessarie alla salvaguardia degli interessi pubblici legati all'utilizzazione del bene. Tale legge regionale sarda ha quali suoi destinatari gli organi amministrativi della Regione stessa, obbligandoli a condizionare le concessioni di coltivazione dei giacimenti di olii minerali alla accettazione da parte degli aspiranti alle medesime di una clausola (in aggiunta alle altre previste dalla legge regionale n. 20 del 1959) secondo cui - ove si verifichino le evenienze previste dalla legge stessa - rimangono vincolati a procedere alla raffinazione del prodotto in loco prima di poterne disporre la vendita. Cio' allo scopo, di evidente pubblica utilita', di incrementare il processo di industrializzazione della Regione, al quale e' affidato, in via principale, il superamento dell'attuale stato di depressione economica in cui essa versa. Pertanto, tale legge non deroga sostanzialmente alla norma dell'art. 10 cit. legge regionale n. 20 del 1959, che, in conformita' ad un principio di carattere generale, attribuisce al permissionario di ricerche minerarie la proprieta' del prodotto ricavato, poiche' invece si limita a richiedere da lui, al momento della concessione, e quindi prima ancora che sorga la pretesa da parte sua al conseguimento di tale proprieta' che il prodotto a lui spettante non possa essere ceduto se non dopo che ne sia avvenuta la raffinazione, e detta cosi' una disciplina, che al di fuori dell'ambito dell'applicazione dei principi dell'art. 41 della Costituzione, esaurisce i suoi effetti nella sfera dei rapporti d'indole sostanzialmente contrattuale fra la Regione ed i concessionari, rimanendo condizionata alla libera accettazione da parte di questi ultimi.

Massima n. 1729

La legge regionale sarda 26 ottobre 1961, concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", non contrasta con l'art. 41 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio della riserva di legge esclusivamente statale imposta per gli interventi limitativi della liberta' di iniziativa economica, in quanto non ricorrono in detta legge ipotesi di interventi limitativi di tale genere, ne' vengono formulati programmi economici. La legislazione relativa alla formulazione di programmi economici e' riservata allo Stato (secondo un principio che, per la Regione sarda, risulta riaffermato dall'art. 13 dello Statuto) ed e' suscettibile di venire svolta dalla Regione solo nei limiti e secondo le direttive fissate con leggi dello Stato.

Massima n. 1730

Il principio sancito nell'art. 120 della Costituzione rientra fra quelli fondamentali perche' necessari a garantire l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, secondo si desume dall'art. 5 della Costituzione, e quindi si pone quale limite assoluto di ogni specie di autonomia, trovando applicazione non solo nei riguardi delle Regioni a Statuto ordinario, ma anche di quelle a Statuto speciale. La legge regionale sarda 26 ottobre 1961, concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna" non contrasta con l'art. 120 della Costituzione, che inibisce ogni misura rivolta a sottrarre coattivamente determinati beni economici al naturale movimento richiesto dalle esigenze della produzione, del commercio o del consumo, quali sono regolate dalle leggi dell'economia. Violazione si sarebbe verificata ove tale legge avesse imposto a privati produttori che la lavorazione o trasformazione di generi ricavati dalla loro attivita' fosse da effettuare esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, ma nessuna censura e' invece da sollevare allorche' la sospensione dell'immissione nel commercio di un dato prodotto della natura fino a quando esso non sia stato sottoposto a lavorazione o trasformazione venga effettuata dal medesimo soggetto proprietario del prodotto stesso. Cio' che appunto si verifica per la legge in contestazione, che affida al concessionario del giacimento quello stesso potere-dovere di trasformazione in loco che la regione avrebbe potuto attribuire a se stessa, nel caso di assunzione diretta della gestione del giacimento medesimo. Questa sottrazione temporanea del prodotto grezzo alla circolazione, fino all'avvenuta sua raffinazione, trova sufficiente ed idonea giustificazione in un calcolo di convenienza effettuato dalla Regione. Salvi sempre rimanendo nei confronti dei provvedimenti regionali che dispongano in tal modo i limiti di carattere giuridico che sono necessari a coordinare l'attivita' esplicata dalla Regione nel campo della produzione degli idrocarburi con gli interessi nazionali con essa interferenti. I limiti dell'art. 120 (a voler prescindere da quelli piu' penetranti che sono da far valere nel caso di lesione dell'interesse nazionale) potrebbero venire in considerazione solo quando si rendesse palese che gli oneri imposti al concessionario fossero di tale natura da scoraggiare dall'assunzione delle concessioni, cosi' da ripercuotersi dannosamente sulla produzione nazionale della energia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso;

respinge il ricorso prodotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione sarda 26 ottobre 1961 concernente "utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna".

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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