Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1963
Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1963
- Data di deposito
- 9 luglio 1963
- Data di decisione
- 28 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 23, ultimo co., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 26, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 26, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 23, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 1916
La norma dell'art. 26 legge fallimentare, riguardante il reclamo al Tribunale da proporre entro tre giorni, contro i decreti del giudice delegato, si riferisce soltanto ai poteri di direzione amministrativa del fallimento (art. 25 legge fallimentare) e si ispira sia all'esigenza di rendere possibile una revisione dei provvedimenti del giudice, sia all'esigenza di rapidita', il che giustifica il carattere esecutorio del decreto, la brevita' del termine per ricorrere e l'esaurimento del reclamo nell'ambito della procedura fallimentare. La stessa norma dell'art. 26 legge fallimentare non si riferisce invece a provvedimenti emessi dal giudice nell'esercizio di funzioni di cognizione riguardanti diritti soggettivi e cio' risulta: sia dalla struttura del reclamo (che chiunque abbia interesse e' legittimato a proporre, che e' deciso in camera di consiglio, con decreto non motivato, che non sospende l'esecuzione del provvedimento) caratterizzato da elementi normalmente estranei alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi; sia dal raffronto con le forme e garanzie proprie della tutela dei diritti soggettivi, che esigono la congruita' dei termini di decadenza, comportano la decorrenza delle impugnazioni della conoscenza dell'atto impugnabile, pretendono la effettivita' del diritto di difesa.
Massima n. 1917
E' da escludere che la tutela pubblicistica degli interessi generali, che caratterizza e giustifica la rapidita' e scioltezza della procedura fallimentare, comporti la impossibilita' della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.
Massima n. 1918
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1x, legge fallimentare in relazione all'art. 24, comma 1x, della Costituzione poiche' il reclamo al Tribunale contro i provvedimenti del giudice delegato non si applica alle impugnative dei provvedimenti decisori ed e' pertanto esclusa la violazione dell'art. 24, 1x comma, della Costituzione, che si ha soltanto quando la legge limita la difesa processuale di un diritto attribuito dalla legge stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo comma, e 26, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante norme sulla disciplina del fallimento, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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