Corte costituzionale
Sentenza n. 117/1963
Corte cost., sent. 4 luglio 1963, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/1963
- Data di deposito
- 4 luglio 1963
- Data di decisione
- 27 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1913
Mentre l'art. 27 Cost. esclude che la sottoposizione a un procedimento penale possa determinare alcuna presunzione di reita', nessuna presunzione di reita' e' alla base del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, che ha la ragion d'essere in esigenze di tutela dell'ordine pubblico e non - come e' proprio della giurisdizione - in disinteressate e neutrali esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico. Pertanto non e' ipotizzabile alcun contrasto tra le due citate norme.
Massima n. 1914
Poiche' il provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773 - ordina, all'impresario di pubblico spettacolo, di restituire agli spettatori il biglietto d'ingresso - non muove da una presunzione di colpevolezza penale e tanto meno di reita' del soggetto obbligato, ne' comporta conseguenze nel campo del diritto penale e degli status di diritto penale, ma attua una misura di carattere puramente amministrativo, e' da ritenere infondata la questione di legittimita' del citato secondo comma dell'art. 82, in relazione all'art. 102, primo comma, Cost., il quale riserva in via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale.
Massima n. 1915
Poiche' il provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773 - ordina, all'impresario di pubblico spettacolo, di restituire agli spettatori il biglietto d'ingresso - non muove da una presunzione di colpevolezza penale e tanto meno di reita' del soggetto obbligato, ne' comporta conseguenze nel campo del diritto penale e degli status di diritto penale, ma attua una misura di carattere puramente amministrativo, e' da ritenere infondata la questione di legittimita' del citato secondo comma dell'art. 82, in relazione all'art. 102. primo comma, Cost., il quale riserva in via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 82, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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