Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1963

Corte cost., sent. 4 luglio 1963, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1963
Data di deposito
4 luglio 1963
Data di decisione
27 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 1913

Mentre l'art. 27 Cost. esclude che la sottoposizione a un procedimento penale possa determinare alcuna presunzione di reita', nessuna presunzione di reita' e' alla base del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, che ha la ragion d'essere in esigenze di tutela dell'ordine pubblico e non - come e' proprio della giurisdizione - in disinteressate e neutrali esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico. Pertanto non e' ipotizzabile alcun contrasto tra le due citate norme.

Massima n. 1914

Poiche' il provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773 - ordina, all'impresario di pubblico spettacolo, di restituire agli spettatori il biglietto d'ingresso - non muove da una presunzione di colpevolezza penale e tanto meno di reita' del soggetto obbligato, ne' comporta conseguenze nel campo del diritto penale e degli status di diritto penale, ma attua una misura di carattere puramente amministrativo, e' da ritenere infondata la questione di legittimita' del citato secondo comma dell'art. 82, in relazione all'art. 102, primo comma, Cost., il quale riserva in via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Massima n. 1915

Poiche' il provvedimento amministrativo previsto dall'art. 82, secondo comma, t.u. di p.s. 18 giugno 1931, n. 773 - ordina, all'impresario di pubblico spettacolo, di restituire agli spettatori il biglietto d'ingresso - non muove da una presunzione di colpevolezza penale e tanto meno di reita' del soggetto obbligato, ne' comporta conseguenze nel campo del diritto penale e degli status di diritto penale, ma attua una misura di carattere puramente amministrativo, e' da ritenere infondata la questione di legittimita' del citato secondo comma dell'art. 82, in relazione all'art. 102. primo comma, Cost., il quale riserva in via di principio ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe relativa alla legittimità costituzionale dell'articolo 82, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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